Art. 99.
     Contratti in forma di scrittura privata e in forma pubblica
    1.   Ciascun   dipartimento   cura  l'attivita'  contrattuale  di
competenza  avvalendosi  dell'assistenza tecnico-amministrativa della
struttura «Gare di appalti e contratti».
    2.   L'attivita'   contrattuale   e'  gestita  autonomamente  dai
dirigenti  mediante  contratti  stipulati sia in forma privata sia in
forma pubblica amministrativa, ciascuno relativamente alle materie di
propria competenza e nell'ambito dei poteri attribuiti.
    3.  Il  direttore  di  dipartimento,  con  proprio  decreto, puo'
stabilire  limiti  di  valore o di materia all'attivita' contrattuale
dei  dirigenti  di  area.  In  assenza, il dirigente di area gestisce
l'attivita'  contrattuale  nei  limiti delle risorse finanziarie allo
stesso assegnate.
    4.  I  contratti  stipulati  per  scrittura privata devono essere
inviati,  in  due originali, alla struttura dell'ufficiale rogante di
cui  all'Art.  100,  la quale provvede, previa verifica dei motivi di
nullita',  all'apposizione  del numero di registro cronologico e alla
registrazione presso l'ufficio del registro se e quando sia dovuta, e
a tutti i conseguenti obblighi fiscali e di legge.
    5.   Per   i   contratti   da   stipularsi   in   forma  pubblica
amministrativa,  la struttura di cui al comma 1 invia i relativi atti
amministrativi  propedeutici, corredati della documentazione di rito,
all'ufficiale  rogante che provvede alla redazione e stipulazione del
contratto,   alla   sua   repertoriazione  e  a  tutti  i  successivi
adempimenti fiscali e di legge.
    6.  L'ufficiale rogante, dopo gli adempimenti di cui ai commi 3 e
4, restituisce alla struttura competente un originale della scrittura
privata  registrata,  e una copia conforme del contratto stipulato in
forma pubblica amministrativa repertoriato.