Art. 99. Contratti in forma di scrittura privata e in forma pubblica 1. Ciascun dipartimento cura l'attivita' contrattuale di competenza avvalendosi dell'assistenza tecnico-amministrativa della struttura «Gare di appalti e contratti». 2. L'attivita' contrattuale e' gestita autonomamente dai dirigenti mediante contratti stipulati sia in forma privata sia in forma pubblica amministrativa, ciascuno relativamente alle materie di propria competenza e nell'ambito dei poteri attribuiti. 3. Il direttore di dipartimento, con proprio decreto, puo' stabilire limiti di valore o di materia all'attivita' contrattuale dei dirigenti di area. In assenza, il dirigente di area gestisce l'attivita' contrattuale nei limiti delle risorse finanziarie allo stesso assegnate. 4. I contratti stipulati per scrittura privata devono essere inviati, in due originali, alla struttura dell'ufficiale rogante di cui all'Art. 100, la quale provvede, previa verifica dei motivi di nullita', all'apposizione del numero di registro cronologico e alla registrazione presso l'ufficio del registro se e quando sia dovuta, e a tutti i conseguenti obblighi fiscali e di legge. 5. Per i contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa, la struttura di cui al comma 1 invia i relativi atti amministrativi propedeutici, corredati della documentazione di rito, all'ufficiale rogante che provvede alla redazione e stipulazione del contratto, alla sua repertoriazione e a tutti i successivi adempimenti fiscali e di legge. 6. L'ufficiale rogante, dopo gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, restituisce alla struttura competente un originale della scrittura privata registrata, e una copia conforme del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa repertoriato.