Art. 47. 1. Il comma 1 dell'Art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «1. Gli incarichi di cui al comma 3 dell'Art. 46 sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, tenuto conto delle valutazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facolta' di rinnovo.». 2. Dopo il comma 5 dell'Art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. Ai membri esterni alla provincia autonoma di Bolzano, anche provenienti da paesi dell'Unione europea, componenti delle commissioni esaminatrici per il conferimento ed il rinnovo degli incarichi di dirigente - direttore presso le aziende sanitarie ed esperti nella disciplina, spetta oltre alle indennita' di missione e di viaggio un compenso lordo il cui ammontare e' determinato con apposita deliberazione della giunta provinciale.» 3. Il comma 6 dell'Art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. Gli incarichi di direttore hanno una durata da cinque a sette anni. Al termine dei singoli incarichi il direttore generale puo', previo parere positivo del direttore sanitario e del direttore amministrativo, procedere al rinnovo degli stessi oppure conferire nuovi incarichi mediante la procedura di cui al comma 3.»