Art. 47.
    1.  Il comma 1 dell'Art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «1. Gli incarichi di cui al comma 3 dell'Art. 46 sono attribuiti,
a  tempo  determinato,  dal  direttore  generale,  tenuto conto delle
valutazioni  di  cui  al comma 4 dello stesso articolo. Gli incarichi
hanno  durata  non  inferiore a tre anni e non superiore a sette, con
facolta' di rinnovo.».
    2.  Dopo  il comma 5 dell'Art. 48 della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
    «5-bis.  Ai  membri  esterni  alla provincia autonoma di Bolzano,
anche  provenienti  da  paesi  dell'Unione  europea, componenti delle
commissioni  esaminatrici  per  il  conferimento  ed il rinnovo degli
incarichi  di  dirigente  -  direttore presso le aziende sanitarie ed
esperti  nella disciplina, spetta oltre alle indennita' di missione e
di  viaggio  un  compenso  lordo  il cui ammontare e' determinato con
apposita deliberazione della giunta provinciale.»
    3.  Il comma 6 dell'Art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «6. Gli incarichi di direttore hanno una durata da cinque a sette
anni.  Al  termine  dei singoli incarichi il direttore generale puo',
previo  parere  positivo  del  direttore  sanitario  e  del direttore
amministrativo,  procedere  al  rinnovo degli stessi oppure conferire
nuovi incarichi mediante la procedura di cui al comma 3.»