Art. 41. Attivita' di promozione regionale 1. La Regione riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti. 2. I principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione regionale delle politiche familiari sono i seguenti: a) predisposizione di una politica organica ed integrata volta a promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali; b) programmazione dei servizi e valorizzazione delle risorse di solidarieta' della famiglia, della rete parentale e delle solidarieta' sociali; c) sostegno alla formazione ed allo sviluppo di nuove famiglie, alla cura ed educazione dei figli, al reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti; d) promozione e sostegno dell'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, della corresponsabilita' dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli nonche' dei rapporti di solidarieta' tra generazioni della famiglia.