Art. 41.
                  Attivita' di promozione regionale
    1.  La  Regione  riconosce  e sostiene la famiglia quale soggetto
fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito
di  riferimento  unitario  per ogni intervento riguardante la salute,
l'educazione,  lo  sviluppo  culturale  e  la  sicurezza  sociale  di
ciascuno dei suoi componenti.
    2.  I  principi  per lo svolgimento delle attivita' di promozione
regionale delle politiche familiari sono i seguenti:
      a)  predisposizione di una politica organica ed integrata volta
a  promuovere  la  famiglia  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni
sociali;
      b) programmazione dei servizi e valorizzazione delle risorse di
solidarieta'   della   famiglia,   della   rete   parentale  e  delle
solidarieta' sociali;
      c) sostegno alla formazione ed allo sviluppo di nuove famiglie,
alla  cura  ed  educazione  dei figli, al reperimento del lavoro e di
abitazioni  adeguate  con  idonee  politiche  lavorative e abitative,
anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti;
      d)   promozione   e   sostegno  dell'armonioso  sviluppo  delle
relazioni     familiari,     delle    funzioni    educative,    della
corresponsabilita' dei genitori negli impegni di cura e di educazione
dei  figli nonche' dei rapporti di solidarieta' tra generazioni della
famiglia.