Art. 42.
                       Centri per le famiglie
    1.   Al   fine   di   sostenere   gli  impegni  e  le  reciproche
responsabilita'  dei componenti della famiglia, la Regione promuove e
incentiva  l'istituzione,  da  parte  dei  comuni,  in raccordo con i
consultori  familiari,  di centri per le famiglie, aventi lo scopo di
fornire  informazioni  e  favorire iniziative sociali di mutuo aiuto,
inseriti  o  collegati nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici
dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali.