Art. 43.
         Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta'
    1.   La   Regione,   in   coerenza   con   gli   obiettivi  della
programmazione,    promuove    e    incentiva    le   iniziative   di
riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a
una crescente flessibilita' delle prestazioni, al coordinamento degli
orari e al risparmio di tempo per le attivita' familiari.
    2.  La  Regione  promuove  altresi'  iniziative  sperimentali per
favorire   la   stipulazione   di   accordi   tra  le  organizzazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano forme di
articolazione  dell'attivita'  lavorativa volte a conciliare tempi di
vita  e  tempi  di  lavoro,  promuove  e incentiva la costituzione di
banche  del  tempo,  come  definite  dall'Art. 27 della legge 8 marzo
2000,  n.  53  (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e alla formazione e per il
coordinamento  dei  tempi  delle citta) e di ogni iniziativa volta ad
armonizzare i tempi delle citta' con i tempi di cura della famiglia.