Art. 43. Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta' 1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilita' delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attivita' familiari. 2. La Regione promuove altresi' iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano forme di articolazione dell'attivita' lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall'Art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta) e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle citta' con i tempi di cura della famiglia.