Art. 74.
                 Esercizio dell'iniziativa popolare

    1. I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi
e  di  provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonche' di
proposte di legge alle Camere.
    2.  La  proposta  deve  essere  sottoscritta  da  almeno ottomila
elettori  della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticita'
delle  firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei
presentatori.
    3.  I  primi  tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla
commissione  consiliare  competente  le  ragioni  ed il contenuto del
progetto,  che  deve essere redatto in articoli e accompagnato da una
relazione scritta.