Art. 74. Esercizio dell'iniziativa popolare 1. I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonche' di proposte di legge alle Camere. 2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticita' delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori. 3. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto in articoli e accompagnato da una relazione scritta.