Art. 75.
             Esercizio dell'iniziativa degli enti locali

    1.  I  consigli comunali, in numero non infenore a cinque, oppure
uno o piu' comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori
e  ogni  consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui
all'Art.  73,  comma  1,  presentando un progetto accompagnato da una
relazione,   dalle   relative   deliberazioni  e  dal  verbale  delle
discussioni.
    2.   Le   assemblee  degli  enti  proponenti  hanno  facolta'  di
designare,  complessivamente,  con proprie deliberazioni, cinque loro
componenti  per  illustrare  il  progetto  di  legge alla commissione
consiliare competente.