Art. 75. Esercizio dell'iniziativa degli enti locali 1. I consigli comunali, in numero non infenore a cinque, oppure uno o piu' comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui all'Art. 73, comma 1, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal verbale delle discussioni. 2. Le assemblee degli enti proponenti hanno facolta' di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla commissione consiliare competente.