Art. 63. Norme transitorie 1. I procedimenti per l'autorizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, di cui all'Art. 62, sono conclusi sulla base dette leggi regionali abrogate dalla presente legge. 2. Fino all'approvazione del piano integrato sociale regionale ai sensi dell'Art. 27, mantiene la propria validita' il piano integrato sociale regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n. 122 (Piano integrato sociale regionale 2002-2004) e successivi aggiornamenti. 3. Gli atti amministrativi regionali, anche a carattere transitorio, approvati entro la data di entrata in vigore della presente legge mantengono la propria validita'.