Art. 63.
                          Norme transitorie

    1.  I procedimenti per l'autorizzazione di strutture residenziali
e  semiresidenziali  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del
regolamento, di cui all'Art. 62, sono conclusi sulla base dette leggi
regionali abrogate dalla presente legge.
    2. Fino all'approvazione del piano integrato sociale regionale ai
sensi  dell'Art. 27, mantiene la propria validita' il piano integrato
sociale  regionale  di cui alla deliberazione del Consiglio regionale
24 luglio  2002, n. 122 (Piano integrato sociale regionale 2002-2004)
e successivi aggiornamenti.
    3.   Gli   atti   amministrativi  regionali,  anche  a  carattere
transitorio,  approvati  entro  la  data  di  entrata in vigore della
presente legge mantengono la propria validita'.