Art. 46.
                         I n t e r v e n t i

    1.   La   Regione  e  le  province  integrano  i  principi  della
responsabilita' sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi
per  l'occupazione  e  perseguono  le  finalita'  di  cui all'Art. 45
attraverso  le  proprie  programmazioni  ed il sostegno ad iniziative
promosse,  anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti
bilaterali   di   cui  all'Art.  10,  comma 5,  dalle  organizzazioni
sindacali     dei    lavoratori    e    dei    datori    di    lavoro
comparativamente maggiormente     rappresentative,     da    imprese,
associazioni  per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo
settore,  ordini  e  collegi  professionali,  organismi di ricerca ed
altri enti pubblici e privati.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1,  la  Regione  e  le  province
sostengono,  anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui
al comma 1, interventi:
      a) di  informazione e formazione sui temi della responsabilita'
sociale delle imprese;
      b) diretti   all'adozione   da   parte   di  imprese,  enti  ed
organizzazioni  di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci
sociali   ed  ambientali,  che  evidenzino,  mediante  procedure  che
producano  esiti  certificabili,  l'assunzione  della responsabilita'
sociale;
      c) per  l'acquisizione,  da  parte  dei  soggetti indicati alla
lettera b),  di  marchi  di  qualita' sociale ed ambientale diffusi a
livello   europeo   ed   internazionale,   ovvero   rientranti  nelle
sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);
      d) di   sperimentazione   di   strumenti   di   misurazione   e
certificazione della qualita' sociale ed ambientale;
      e) di  informazione  e  pubblicizzazione  delle  buone prassi e
delle  esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure
di cui alle lettere b), c) e d);
      f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la
partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla
presente Sezione;
      g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi
della responsabilita' sociale;
      h) di   sperimentazione   diretti   a   realizzare   condizioni
migliorative  per  la piena integrazione lavorativa delle persone con
disabilita', o di impiego in misura aggiuntiva;
      i) rivolti  al  contrasto  del  lavoro minorile, anche mediante
pecifici   interventi   per   l'adempimento  dell'obbligo  formativo,
favorendo  il  pieno  rispetto  delle  convenzioni  internazionali in
materia,   come   elemento   comune   alle   azioni   di   cui   alle
lettere precedenti,  nonche' rivolti al sostegno ed in collaborazione
con gli osservatori operanti su questo fenomeno.
    3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'Art. 18, comma 7
della   legge  19 marzo  1990,  n.  55  (Nuove  disposizioni  per  la
prevenzione  della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale),  la Regione persegue
l'introduzione   e   la  diffusione,  nel  rispetto  della  normativa
dell'Unione  europea  e  statale,  di interessi sociali ed ambientali
nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici.
A tal fine favorisce gli accordi di cui all'Art. 13, comma 4, nonche'
accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle
parti sociali, diretti:
      a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza   nei   luoghi  di  lavoro  ed  alla  valorizzazione  della
responsabilita' sociale delle imprese;
      b) alla definizione di modalita' di verifica e controllo, anche
in  accordo  con  le  Aziende  unita' sanitarie locali titolari delle
competenze  di  vigilanza  sulla  sicurezza, gli enti con funzioni di
vigilanza  sul  lavoro  e  gli  istituti  nazionali  previdenziali ed
assicurativi.
    4.  La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di
valorizzazione  verso  le  imprese  che  attuino  le misure di cui al
presente  capo  ed  al capo VII e che rispettino le condizioni di cui
all'Art. 10, commi 2 e 6.