Art. 52. Norma finanziaria 1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell'esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in euro 5 .000.000,00 iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DB18092 e in euro 3.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'UPB DB18091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le disponibilita' finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio regionale. 2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 20102011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale n. 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).