Art. 52.

                          Norma finanziaria

   1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di
cui  agli  articoli  42,  43  e 44 stimati nell'esercizio finanziario
2009,  in  termini  di  competenza  e di cassa, in euro 5 .000.000,00
iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DB18092 e
in  euro  3.000.000,00  iscritti  nell'ambito  dell'UPB  DB18091  del
bilancio  di  previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con
le  disponibilita'  finanziarie  delle  UPB  DB09011  e  DB09012  del
bilancio regionale.
   2.  Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il
biennio  20102011  si provvede con le risorse finanziarie individuate
secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale n. 11
aprile  2001,  n.  7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall'art.  30  della  legge  regionale  4  marzo  2003,  n.  2 (Legge
finanziaria per l'anno 2003).