Art. 43.

                  Tutela e trasformazione del bosco



   1.  Ai  fini del presente titolo si intende per trasformazione del
bosco  ogni  intervento artificiale che comporta l'eliminazione della
vegetazione  esistente  oppure l'asportazione o la modifica del suolo
forestale   finalizzato   a   una  utilizzazione  diversa  da  quella
forestale.
   2.  Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte
salve  le  autorizzazioni  rilasciate dalle province, dalle comunita'
montane  e  dagli  enti gestori di parchi e riserve regionali, per il
territorio   di   rispettiva   competenza,   compatibilmente  con  la
conservazione della biodiversita', con la stabilita' dei terreni, con
il  regime  delle  acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta
dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di
igiene  ambientale  locale.  La  conservazione della biodiversita' si
basa   sulla  salvaguardia  e  gestione  sostenibile  del  patrimonio
forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.
   3.  Le  autorizzazioni  alla trasformazione del bosco prevedono, a
carico  dei  richiedenti,  gli  interventi compensativi finalizzati a
realizzare:
    a)  nelle  aree  con elevato coefficiente di boscosita', di norma
identificate   con  quelle  di  montagna  e  di  collina,  specifiche
attivita' selvicolturali ai sensi dell'art. 50 volte al miglioramento
e  alla  riqualificazione  dei  boschi  esistenti  e  al riequilibrio
idrogeologico,  compresi  gli  interventi sulla rete viaria forestale
previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;
    b)  nelle  aree  con insufficiente coefficiente di boscosita', di
norma   identificate   con   quelle   di  pianura,  rimboschimenti  e
imboschimenti  con  specie  autoctone, preferibilmente di provenienza
locale,  su  superfici  non  boscate  di  estensione almeno doppia di
quella  trasformata,  da  sottoporre  a  regolare  manutenzione  fino
all'affermazione.
   4.   I   piani   di   indirizzo   forestale,   in  relazione  alle
caratteristiche  dei  territori oggetto di pianificazione, delimitano
le aree in cui la trasformazione puo' essere autorizzata; definiscono
modalita'  e  limiti,  anche quantitativi, per le autorizzazioni alla
trasformazione  del  bosco;  stabiliscono  tipologie, caratteristiche
qualitative  e  quantitative e localizzazione dei relativi interventi
di  natura compensativa, in conformita' al comma 3 e al provvedimento
di cui al comma 8. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo
forestale,  e'  vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non
autorizzata     dalla    provincia    territorialmente    competente;
l'autorizzazione   puo'   essere  concessa,  dopo  aver  valutato  le
possibili alternative, esclusivamente per:
    a) opere di pubblica utilita';
    b) viabilita' agro-silvo-pastorale;
    c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
    d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
    e)   manutenzione,   ristrutturazione,   restauro  e  risanamento
conservativo  di  edifici esistenti purche' non comportino incremento
di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.
   5.  I  piani  di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di
compensazione   di  minima  entita'  o  l'esenzione  dall'obbligo  di
compensazione in relazione a interventi:
    a)  di  sistemazione  del dissesto idrogeologico, preferibilmente
tramite l'ingegneria naturalistica;
    b)  di  viabilita'  agro-silvo-pastorale  o  altri  interventi di
miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in
piani di assestamento forestale approvati;
    c) di conservazione della biodiversita' o del paesaggio;
    d)  presentati  da  aziende  agricole  e  forestali,  finalizzati
all'esercizio dell'attivita' primaria in montagna e in collina.
   6. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale:
    a)  gli  interventi  di  cui  al  comma  5,  lettera a), non sono
assoggettati all'obbligo di compensazione;
    b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad
oneri di compensazione di minima entita'.
   7.  Gli  interventi  compensativi, le successive manutenzioni e il
reperimento  delle  aree  a  tal  fine  necessarie  sono a carico del
richiedente  l'autorizzazione  alla  trasformazione  del  bosco.  Gli
interventi   possono   essere   realizzati  anche  dall'ente  che  ha
rilasciato  l'autorizzazione;  in  tal  caso,  il  richiedente  versa
l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di
acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione
e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.
   8.  Con  deliberazione  della Giunta regionale, nel rispetto delle
esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti:
    a)  l'estensione  dell'area boscata soggetta a trasformazione del
bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
    b)  i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla
trasformazione  del  bosco  e  per  i  relativi  interventi di natura
compensativa;
    c)  i  criteri  per  la determinazione dei costi degli interventi
compensativi  e  le  procedure per il versamento di adeguate cauzioni
per l'esecuzione degli interventi medesimi;
    d)  le  caratteristiche  degli  interventi  di trasformazione del
bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversita' o
del  paesaggio,  possono  essere realizzati senza compensazione o con
obblighi di compensazione di minima entita';
    e)   i   criteri  per  la  redazione  di  piani  colturali  e  di
manutenzione degli interventi compensativi.