Art. 43.
Tutela e trasformazione del bosco
1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del
bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della
vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo
forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella
forestale.
2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte
salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunita'
montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il
territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la
conservazione della biodiversita', con la stabilita' dei terreni, con
il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta
dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di
igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversita' si
basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio
forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.
3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a
carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a
realizzare:
a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosita', di norma
identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche
attivita' selvicolturali ai sensi dell'art. 50 volte al miglioramento
e alla riqualificazione dei boschi esistenti e al riequilibrio
idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale
previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;
b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosita', di
norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti e
imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza
locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di
quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino
all'affermazione.
4. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle
caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano
le aree in cui la trasformazione puo' essere autorizzata; definiscono
modalita' e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla
trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche
qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi
di natura compensativa, in conformita' al comma 3 e al provvedimento
di cui al comma 8. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo
forestale, e' vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non
autorizzata dalla provincia territorialmente competente;
l'autorizzazione puo' essere concessa, dopo aver valutato le
possibili alternative, esclusivamente per:
a) opere di pubblica utilita';
b) viabilita' agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento
conservativo di edifici esistenti purche' non comportino incremento
di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.
5. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di
compensazione di minima entita' o l'esenzione dall'obbligo di
compensazione in relazione a interventi:
a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente
tramite l'ingegneria naturalistica;
b) di viabilita' agro-silvo-pastorale o altri interventi di
miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in
piani di assestamento forestale approvati;
c) di conservazione della biodiversita' o del paesaggio;
d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati
all'esercizio dell'attivita' primaria in montagna e in collina.
6. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale:
a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a), non sono
assoggettati all'obbligo di compensazione;
b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad
oneri di compensazione di minima entita'.
7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il
reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del
richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli
interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha
rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente versa
l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di
acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione
e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle
esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti:
a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del
bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla
trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura
compensativa;
c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi
compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni
per l'esecuzione degli interventi medesimi;
d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del
bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversita' o
del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con
obblighi di compensazione di minima entita';
e) i criteri per la redazione di piani colturali e di
manutenzione degli interventi compensativi.