Art. 43. Tutela e trasformazione del bosco 1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale. 2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunita' montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversita', con la stabilita' dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversita' si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura. 3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare: a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosita', di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attivita' selvicolturali ai sensi dell'art. 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale; b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosita', di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti e imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione. 4. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione puo' essere autorizzata; definiscono modalita' e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformita' al comma 3 e al provvedimento di cui al comma 8. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, e' vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata dalla provincia territorialmente competente; l'autorizzazione puo' essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per: a) opere di pubblica utilita'; b) viabilita' agro-silvo-pastorale; c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti; e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purche' non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio. 5. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entita' o l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a interventi: a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica; b) di viabilita' agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati; c) di conservazione della biodiversita' o del paesaggio; d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attivita' primaria in montagna e in collina. 6. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale: a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a), non sono assoggettati all'obbligo di compensazione; b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entita'. 7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente versa l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi. 8. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti: a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione; b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa; c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi; d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversita' o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entita'; e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi.