Art. 44.

       Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo



   1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso
del  suolo  ogni  intervento  artificiale  che  comporta una modifica
permanente  delle  modalita'  di  utilizzo  e occupazione dei terreni
soggetti a vincolo idrogeologico.
   2.  Sono  vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo
non  autorizzati  in conformita' alle indicazioni e alle informazioni
idrogeologiche  contenute  negli  studi geologici comunali, nei piani
territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 47.
   3.  Per  interventi che non comportano anche la trasformazione del
bosco   l'autorizzazione  alla  trasformazione  d'uso  del  suolo  e'
rilasciata dai comuni interessati in caso di:
    a)  interventi  su  edifici gia' presenti per ampliamenti pari al
cinquanta  per  cento  dell'esistente  e comunque non superiori a 200
metri quadrati di superficie;
    b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
    c)  posa  in  opera  di  fognature  e condotte idriche totalmente
interrate;  linee elettriche di tensione non superiore a 15 kw; linee
di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera
di  serbatoi  interrati,  comportante  scavi e movimenti di terra non
superiori a 50 metri cubi;
    d)   interventi  comportanti  scavi  e  movimenti  di  terra  non
superiori  a  100 metri cubi, di sistemazione idraulico-forestale, di
ordinaria    e    straordinaria    manutenzione    della   viabilita'
agro-silvo-pastorale  e  di  realizzazione di manufatti di sostegno e
contenimento.
   4.  Le province, le comunita' montane e gli enti gestori di parchi
e  riserve  regionali,  per  il  territorio di rispettiva competenza,
rilasciano,  compatibilmente  con  quanto  disposto  dal titolo III e
fatte  salve  le  disposizioni  di cui all'art. 43, le autorizzazioni
alla  trasformazione  d'uso del suolo nei casi non compresi nel comma
3.
   5.  I  comuni  e  gli  enti di cui al comma 4 possono prevedere il
versamento  di  adeguate  cauzioni  a  garanzia dell'esecuzione delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.
   6. La Regione definisce:
    a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in
relazione   alle   indicazioni  dei  piani  di  bacino  e  del  piano
paesaggistico   regionale,   tenendo  conto  delle  nuove  conoscenze
tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
    b)  in  conformita'  ai  commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli
interventi  di  trasformazione  d'uso  del  suolo  che,  per  il loro
irrilevante  . impatto sulla stabilita' idrogeologica dei suoli, sono
realizzati previa comunicazione agli enti competenti.