Art. 44. Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo 1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalita' di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. 2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformita' alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 47. 3. Per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo e' rilasciata dai comuni interessati in caso di: a) interventi su edifici gia' presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie; b) posa in opera di cartelli e recinzioni; c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate; linee elettriche di tensione non superiore a 15 kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi; d) interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilita' agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento. 4. Le province, le comunita' montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 43, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel comma 3. 5. I comuni e gli enti di cui al comma 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4. 6. La Regione definisce: a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale; b) in conformita' ai commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante . impatto sulla stabilita' idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.