Art. 44.
Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo
1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso
del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica
permanente delle modalita' di utilizzo e occupazione dei terreni
soggetti a vincolo idrogeologico.
2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo
non autorizzati in conformita' alle indicazioni e alle informazioni
idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani
territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 47.
3. Per interventi che non comportano anche la trasformazione del
bosco l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo e'
rilasciata dai comuni interessati in caso di:
a) interventi su edifici gia' presenti per ampliamenti pari al
cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200
metri quadrati di superficie;
b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente
interrate; linee elettriche di tensione non superiore a 15 kw; linee
di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera
di serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non
superiori a 50 metri cubi;
d) interventi comportanti scavi e movimenti di terra non
superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulico-forestale, di
ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilita'
agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e
contenimento.
4. Le province, le comunita' montane e gli enti gestori di parchi
e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza,
rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 43, le autorizzazioni
alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel comma
3.
5. I comuni e gli enti di cui al comma 4 possono prevedere il
versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.
6. La Regione definisce:
a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in
relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano
paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze
tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
b) in conformita' ai commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli
interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro
irrilevante . impatto sulla stabilita' idrogeologica dei suoli, sono
realizzati previa comunicazione agli enti competenti.