Art. 45.
Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria
1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le
comunita' montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali le
iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi, nonche' le attivita' di formazione e informazione,
avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente
organizzato, addestrato ed equipaggiato.
2. Per rendere piu' efficaci le azioni volte a limitare i danni
causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente,
trasferisce risorse alle comunita' montane, alle province e agli enti
gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per
l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso
delle spese delle squadre di volontariato, nonche' per le opere e gli
interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. La Giunta
regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di
intervento antincendio su scala regionale e puo' instaurare rapporti
di collaborazione con il corpo forestale dello Stato, il corpo
nazionale dei vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato.
3. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353
(Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del
settore. Per le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi e' istituita la sala operativa unificata
permanente di cui all'art. 7, comma 3, della medesima legge.
4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in
occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo
sviluppo degli incendi boschivi, il Presidente della Giunta regionale
o l'assessore delegato dichiara lo stato di rischio per gli incendi
boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le
prescrizioni necessarie.
5. I comuni e le province, con l'ausilio delle comunita' montane,
degli enti gestori di parchi e riserve regionali e del corpo
forestale dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e
secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le
attivita' necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni
di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.
6. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso l'ERSAF,
la relazione sulla protezione dagli incendi boschivi e sulla difesa
fitosanitaria dei boschi e la presenta al Consiglio regionale.
7. Le attivita' di controllo fitosanitario nei pascoli montani e
nei boschi, nonche' la produzione e la commercializzazione dei
prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall'alpicoltura
sono esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI.
8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria e'
attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme
di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare,
direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. E'
vietato il ricorso alla lotta chimica non autorizzato dalla Regione
per motivi di pubblica utilita' e comunque con la previsione di
presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.
9. A integrazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n.
353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la
difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione
dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
10. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'art. 10,
comma 5, della legge n. 353/2000 e il comma 4 del presente articolo
e' vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da
questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel
regolamento di cui all'art. 50, comma 4.