Art. 45.

      Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria



   1.  La  Regione  attua  direttamente  o  tramite  le  province, le
comunita' montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali le
iniziative  di  previsione,  prevenzione  e lotta attiva agli incendi
boschivi,   nonche'   le  attivita'  di  formazione  e  informazione,
avvalendosi  anche  del  supporto  del volontariato, specificatamente
organizzato, addestrato ed equipaggiato.
   2.  Per  rendere  piu' efficaci le azioni volte a limitare i danni
causati  dagli  incendi  boschivi,  la Giunta regionale, annualmente,
trasferisce risorse alle comunita' montane, alle province e agli enti
gestori  di  parchi  e  riserve regionali per sostenere gli oneri per
l'equipaggiamento,  l'addestramento,  l'assicurazione  e  il rimborso
delle spese delle squadre di volontariato, nonche' per le opere e gli
interventi  necessari  per  la  migliore  difesa dal fuoco. La Giunta
regionale   sostiene  direttamente  gli  oneri  per  i  programmi  di
intervento  antincendio su scala regionale e puo' instaurare rapporti
di  collaborazione  con  il  corpo  forestale  dello  Stato, il corpo
nazionale dei vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato.
   3.   In   applicazione  della  legge  21  novembre  2000,  n.  353
(Legge-quadro  in materia di incendi boschivi), il piano regionale di
previsione,   prevenzione   e  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi
rappresenta  lo  strumento  di pianificazione e di programmazione del
settore.  Per  le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva
agli  incendi  boschivi  e'  istituita  la  sala  operativa unificata
permanente di cui all'art. 7, comma 3, della medesima legge.
   4.  Fatti  salvi  i  contenuti  del  piano  di  cui al comma 3, in
occasione  di  condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo
sviluppo degli incendi boschivi, il Presidente della Giunta regionale
o  l'assessore  delegato dichiara lo stato di rischio per gli incendi
boschivi  su  tutto  o  parte del territorio regionale, impartendo le
prescrizioni necessarie.
   5.  I comuni e le province, con l'ausilio delle comunita' montane,
degli  enti  gestori  di  parchi  e  riserve  regionali  e  del corpo
forestale  dello  Stato,  nell'ambito  delle  rispettive competenze e
secondo   le   indicazioni  della  Giunta  regionale,  assicurano  le
attivita' necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni
di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.
   6. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso l'ERSAF,
la  relazione  sulla protezione dagli incendi boschivi e sulla difesa
fitosanitaria dei boschi e la presenta al Consiglio regionale.
   7.  Le  attivita' di controllo fitosanitario nei pascoli montani e
nei  boschi,  nonche'  la  produzione  e  la  commercializzazione dei
prodotti  vegetali  derivanti  dalla  selvicoltura e dall'alpicoltura
sono esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI.
   8.  Nei  pascoli  montani  e nei boschi la difesa fitosanitaria e'
attuata  preferibilmente  con metodi selvicolturali, attraverso forme
di   utilizzazione  boschiva  in  grado  di  limitare  ed  attenuare,
direttamente  o  indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. E'
vietato  il  ricorso alla lotta chimica non autorizzato dalla Regione
per  motivi  di  pubblica  utilita'  e  comunque con la previsione di
presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.
   9.  A  integrazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n.
353/2000,  la  Giunta  regionale adotta ulteriori prescrizioni per la
difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione
dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
   10.  Al  di  fuori dei casi in cui trovano applicazione l'art. 10,
comma  5,  della legge n. 353/2000 e il comma 4 del presente articolo
e'  vietato  accendere  all'aperto  fuochi nei boschi o a distanza da
questi  inferiore  a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel
regolamento di cui all'art. 50, comma 4.