Art. 45. Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria 1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunita' montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonche' le attivita' di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato. 2. Per rendere piu' efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunita' montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonche' per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e puo' instaurare rapporti di collaborazione con il corpo forestale dello Stato, il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato. 3. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e' istituita la sala operativa unificata permanente di cui all'art. 7, comma 3, della medesima legge. 4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie. 5. I comuni e le province, con l'ausilio delle comunita' montane, degli enti gestori di parchi e riserve regionali e del corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le attivita' necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000. 6. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso l'ERSAF, la relazione sulla protezione dagli incendi boschivi e sulla difesa fitosanitaria dei boschi e la presenta al Consiglio regionale. 7. Le attivita' di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei boschi, nonche' la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall'alpicoltura sono esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI. 8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria e' attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. E' vietato il ricorso alla lotta chimica non autorizzato dalla Regione per motivi di pubblica utilita' e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale. 9. A integrazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco. 10. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'art. 10, comma 5, della legge n. 353/2000 e il comma 4 del presente articolo e' vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'art. 50, comma 4.