Art. 51 
 
                        Norma di abrogazione 
 
    1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali: 
      a) la legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63 (Provvedimenti ed
agevolazioni creditizie per l'attuazione di  un  programma  regionale
straordinario di edilizia residenziale); 
      b) la legge regionale 10 marzo 1978, n.  30  (Modificazioni  ed
integrazioni  alla  legge  regionale  13  dicembre   1977,   n.   63,
concernente   «Provvedimenti   ed   agevolazioni    creditizie    per
l'attuazione   di   un   programma    straordinario    di    edilizia
residenziale»); 
      c) la legge regionale 6 dicembre 1979,  n.  74  (Provvidenze  a
favore di enti locali per  l'acquisizione  e  l'urbanizzazione  delle
aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale); 
      d) la legge regionale  7  giugno  1980,  n.  90  (Finanziamenti
integrativi  a  favore  delle  cooperative  edilizie   a   proprieta'
indivisa, beneficiarie  dei  finanziamenti  per  l'edilizia  pubblica
residenziale e disposizioni finanziarie integrative per  l'attuazione
del primo biennio del piano decennale ex legge 457); 
      e) la legge regionale 23 gennaio 1981, n.  11  (Interpretazione
autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 7  giugno
1980, n. 90); 
      f) la legge regionale 4  gennaio  1982,  n.  3  (Promozione  di
interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata
regionale, convenzionata e sovvenzionata); 
      g) la legge regionale 4 gennaio  1983,  n.  2  (Modifiche  alla
legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74 «Provvidenze  a  favore  degli
enti locali per l'acquisizione  e  l'urbanizzazione  delle  aree  per
l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale»); 
      h) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 64 (Modificazione alla
legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3); 
      i) la legge  regionale  5  dicembre  1983,  n.  91  (Disciplina
dell'assegnazione  e  della  gestione  degli  alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica); 
      j) la legge regionale 5 dicembre  1983,  n.  92  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale n. 91 «Disciplina dell'assegnazione
e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»); 
      k) la legge regionale  20  aprile  1985,  n.  31  (Cessione  in
proprieta' di alloggi degli IACP costruiti senza il contributo  o  il
concorso   dello   Stato   e   norme   per   la   valorizzazione    e
razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica); 
      l) la legge regionale 20 aprile  1985,  n.  32  (Promozione  di
interventi agevolati di edilizia residenziale); 
      m) la legge regionale 19 aprile 1986, n. 10 (Determinazione dei
canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati  ai  sensi
degli articoli 7 e 8 del decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  629,
convertito in legge 15 febbraio 1980, n.  25  e  dell'art.  2,  primo
comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25
marzo 1982, n. 94); 
      n) la legge regionale 4 maggio 1990, n.  28  (Modificazioni  ed
integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive
modificazioni     e     integrazioni     concernente      «Disciplina
dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»); 
      o) la legge regionale 20 novembre 1991, n. 21  (Modifiche  alle
leggi regionali 4  gennaio  1982,  n.  3  «Promozione  di  interventi
integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale,
convenzionata e sovvenzionata» e 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di
interventi agevolati di edilizia residenziale»); 
      p) la legge regionale 28  settembre  1992,  n.  37  (Limite  di
reddito per la determinazione dei canoni di locazione di  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica - Modifica dell'art.  28  della  legge
regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e proroga degli  articoli  44  e  46
della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28); 
      q) la legge regionale 15 dicembre 1993, n.  39  (Contributi  in
conto capitale per  la  costruzione,  l'acquisto  e  il  recupero  di
abitazioni di edilizia residenziale pubblica); 
      r) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 30 (Istituzione  degli
IACP di Lecco e di Lodi); 
      s) la legge regionale 28 aprile 1995,  n.  32  (Concessione  di
contributi in conto capitale  ai  soci  di  cooperative  edilizie  in
difficolta' economiche); 
      t) la legge regionale 10 giugno  1996,  n.  13  (Norme  per  il
riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed  istituzione
delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale - ALER); 
      u) la legge regionale 29 marzo 1997, n. 8 (Modifiche alla legge
regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti  di
Edilizia Residenziale Pubblica ed istituzione delle Aziende  Lombarde
per l'Edilizia Residenziale - ALER»); 
      v) la legge regionale 22 luglio 2002,  n.  14  (Modifiche  alla
legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per  il  riordino  degli
enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione  delle  Aziende
Lombarde per l'Edilizia Residenziale - ALER»); 
      w) la legge regionale 8 febbraio 2005,  n.  7  (Modifiche  alla
legge regionale 5 gennaio 2000, n.  1  «Riordino  del  sistema  delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59"»); 
      x) la legge regionale 13 luglio 2007, n.  14  (Innovazioni  del
sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei
servizi abitativi a canone convenzionato); 
      y) la legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri  generali
per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica
e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione  del  patrimonio  di
edilizia residenziale pubblica); 
      z) la legge regionale  8  novembre  2007,  n.  28  (Istituzione
dell'Azienda  lombarda  per  l'edilizia  residenziale  (ALER)   della
Provincia di Monza e Brianza); 
      aa) la legge regionale 30 dicembre 2008,  n.  36  (Modifiche  a
leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). 
    2. Sono o restano abrogate altresi' le seguenti disposizioni: 
      a) il comma 3 dell'art. 5  della  legge  regionale  6  dicembre
1980, n. 99 (Assestamento del bilancio  per  l'esercizio  finanziario
1980 - Terza variazione al bilancio 1980 e  al  bilancio  pluriennale
1980-82); 
      b) l'art. 31 della  legge  regionale  25  maggio  1983,  n.  48
(Variazioni  al  bilancio  per  l'esercizio  finanziario  1983  e  al
bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche  di  leggi  regionali  -
Primo provvedimento); 
      c) l'art. 17 della legge regionale  13  dicembre  1983,  n.  97
(Variazioni  al  bilancio  per  l'esercizio  finanziario  1983  e  al
bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche  di  leggi  regionali  -
Terzo provvedimento); 
      d) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20  novembre  1991,
n. 21 (Modifiche alle il regolamento regionale 4 gennaio 1982,  n.  3
«Promozione  di  interventi  integrati   di   edilizia   residenziale
agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e  sovvenzionata»  e
20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia
residenziale»); 
      e) i commi da 41 a 43-ter e da 48 a 52-ter  dell'art.  3  della
legge 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle  autonomie  in
Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»); 
      f) i commi da 9 a 18-ter dell'art. 2 della legge  regionale  14
gennaio  2000,  n.  2  (Modifiche  ed  integrazioni  a   disposizioni
legislative   inerenti   l'assetto   istituzionale,   gli   strumenti
finanziari e le procedure organizzative della Regione); 
      g) i commi 37 e 41 dell'art. 1 della legge regionale  27  marzo
2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni  legislative  a
supporto  degli  interventi  connessi   alla   manovra   di   finanza
regionale); 
      h) i commi 10 e 11 dell'art. 3 della legge regionale  3  aprile
2001, n.  6  (Modifiche  alla  legislazione  per  l'attuazione  degli
indirizzi    contenuti    nel     documento     di     programmazione
economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001); 
      i) la lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge  regionale
17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche  ed  integrazioni  a  disposizioni
legislative a supporto della manovra di finanza regionale); 
      j) il comma 27 dell'art. 6 e i commi 6 e 11 dell'art.  7  della
legge regionale 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento  al  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale  2002/2004  a
legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di  variazione
con modifiche di leggi regionali); 
      k) il comma 11 dell'art. 3 della legge  regionale  20  dicembre
2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del  documento
di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.
9-ter della legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34  «Norme  sulle
procedure della programmazione, sul  bilancio  e  sulla  contabilita'
della Regione» - Collegato 2003); 
      l) il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2003,
n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario  2003  ed
al  bilancio  pluriennale  2003/2005   a   legislazione   vigente   e
programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di  leggi
regionali); 
      m) il comma 7 dell'art. 3 della  legge  regionale  22  dicembre
2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del  documento
di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.
9-ter della legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34  «Norme  sulle
procedure della programmazione, sul  bilancio  e  sulla  contabilita'
della Regione» - Collegato 2004); 
      n) i commi da 4 a  7  dell'art.  1  della  legge  regionale  23
dicembre 2004, n. 40 (Legge finanziaria 2005); 
      o) il comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2006,
n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario  2006  ed
al  bilancio  pluriennale  2006/2008   a   legislazione   vigente   e
programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di  leggi
regionali); 
      p)  l'art.  2  della  legge  regionale  22  marzo  2007,  n.  6
(Disposizioni  in  materia  di  opere   pubbliche   e   di   edilizia
residenziale pubblica - Collegato); 
      q) il comma 27 dell'art. 7  della  legge  regionale  31  luglio
2007, n. 18 (Assestamento al  bilancio  per  l'esercizio  finanziario
2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a  legislazione  vigente  e
programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di  leggi
regionali); 
      r) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 33 (Disposizioni legislative per  l'attuazione  del  documento  di
programmazione economico-finanziaria regionale,  ai  sensi  dell'art.
9-ter della legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34  «Norme  sulle
procedure della programmazione, sul  bilancio  e  sulla  contabilita'
della Regione» - Collegato 2008); 
      s)  l'art.  2  della  legge  regionale  31  marzo  2008,  n.  5
(Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale
e di modifica e integrazione di disposizioni legislative -  Collegato
ordinamentale 2008); 
      t) i commi da 4 a 7 dell'art. 4 della legge regionale 16 luglio
2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione
del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia).