Art. 51 Norma di abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali: a) la legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63 (Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma regionale straordinario di edilizia residenziale); b) la legge regionale 10 marzo 1978, n. 30 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63, concernente «Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma straordinario di edilizia residenziale»); c) la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74 (Provvidenze a favore di enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale); d) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 90 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, beneficiarie dei finanziamenti per l'edilizia pubblica residenziale e disposizioni finanziarie integrative per l'attuazione del primo biennio del piano decennale ex legge 457); e) la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 11 (Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 90); f) la legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3 (Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata); g) la legge regionale 4 gennaio 1983, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74 «Provvidenze a favore degli enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale»); h) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 64 (Modificazione alla legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3); i) la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); j) la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»); k) la legge regionale 20 aprile 1985, n. 31 (Cessione in proprieta' di alloggi degli IACP costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica); l) la legge regionale 20 aprile 1985, n. 32 (Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale); m) la legge regionale 19 aprile 1986, n. 10 (Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2, primo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94); n) la legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni concernente «Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»); o) la legge regionale 20 novembre 1991, n. 21 (Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata» e 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale»); p) la legge regionale 28 settembre 1992, n. 37 (Limite di reddito per la determinazione dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Modifica dell'art. 28 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e proroga degli articoli 44 e 46 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28); q) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 39 (Contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni di edilizia residenziale pubblica); r) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 30 (Istituzione degli IACP di Lecco e di Lodi); s) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 (Concessione di contributi in conto capitale ai soci di cooperative edilizie in difficolta' economiche); t) la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale - ALER); u) la legge regionale 29 marzo 1997, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di Edilizia Residenziale Pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale - ALER»); v) la legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale - ALER»); w) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"»); x) la legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato); y) la legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica); z) la legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della Provincia di Monza e Brianza); aa) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 (Modifiche a leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). 2. Sono o restano abrogate altresi' le seguenti disposizioni: a) il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 - Terza variazione al bilancio 1980 e al bilancio pluriennale 1980-82); b) l'art. 31 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 48 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Primo provvedimento); c) l'art. 17 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 97 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Terzo provvedimento); d) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 novembre 1991, n. 21 (Modifiche alle il regolamento regionale 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata» e 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale»); e) i commi da 41 a 43-ter e da 48 a 52-ter dell'art. 3 della legge 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»); f) i commi da 9 a 18-ter dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione); g) i commi 37 e 41 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale); h) i commi 10 e 11 dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001); i) la lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale); j) il comma 27 dell'art. 6 e i commi 6 e 11 dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); k) il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2003); l) il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); m) il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2004); n) i commi da 4 a 7 dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 40 (Legge finanziaria 2005); o) il comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); p) l'art. 2 della legge regionale 22 marzo 2007, n. 6 (Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato); q) il comma 27 dell'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); r) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2008); s) l'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008); t) i commi da 4 a 7 dell'art. 4 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia).