Art. 52 Norma finale 1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi dell'art. 51, nonche' gli atti adottati sulla base delle medesime leggi e disposizioni permangono e restano validi ed efficaci. Tali leggi e disposizioni continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso. 2. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni riunite nel presente testo unico, abrogate dall'art. 51, si intendono fatti al presente testo unico.