Art. 52 
 
                            Norma finale 
 
    1. I risultati  e  gli  effetti  prodotti  dalle  leggi  e  dalle
disposizioni abrogate o modificate ai sensi dell'art. 51, nonche' gli
atti  adottati  sulla  base  delle  medesime  leggi  e   disposizioni
permangono e restano validi ed efficaci. Tali  leggi  e  disposizioni
continuano  inoltre  ad  applicarsi   fino   alla   conclusione   dei
procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso. 
    2. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni riunite
nel presente testo unico, abrogate dall'art. 51, si  intendono  fatti
al presente testo unico.