Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    1. Il presente Capo  provvede  all'adeguamento  della  disciplina
dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) in  coerenza
alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in  relazione  a
tutte  le  vicende  amministrative   concernenti   l'insediamento   e
l'esercizio di attivita' produttive di beni e servizi, incluse quelle
dei prestatori di servizi di cui alla  direttiva  2006/123/  CE,  ivi
compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio. 
    3. Il SUAP e' obbligatorio e ha  la  funzione  di  coordinare  le
singole fasi del procedimento e  di  fornire  una  risposta  unica  e
tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che  intervengono
nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte  alla  tutela
ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio   storico
artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumita'. 
    4. Il SUAP e' responsabile del procedimento unico, ferme restando
le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potesta'
di controllo e sanzionatorie. 
    5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti  con
i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi. 
    6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata  in
vigore della  presente  legge,  con  proprio  regolamento  adegua  la
normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.