Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente Capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attivita' produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/ CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio. 3. Il SUAP e' obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumita'. 4. Il SUAP e' responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potesta' di controllo e sanzionatorie. 5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi. 6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.