Art. 3 
 
        Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP 
 
    1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio  di
attivita' produttive, le dichiarazioni nonche' i  relativi  documenti
allegati,  compresi  quelli  relativi  al   titolo   edilizio,   sono
presentati in via telematica al SUAP competente per territorio. 
    2. La Regione promuove la  realizzazione  dello  sportello  unico
telematico  nell'ambito  delle  attivita'  della  Community   Network
dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della  legge  regionale  24
maggio   2004,   n.   11   (Sviluppo   regionale    della    societa'
dell'informazione) attraverso una organizzazione dedicata della  rete
dei SUAP, per il loro collegamento e  per  la  trasmissione  per  via
telematica degli atti tra i SUAP,  e  tra  i  SUAP  e  gli  enti  che
intervengono nei procedimenti,  nel  rispetto  dei  principi  stabili
dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008  convertito  dalla
legge n. 133 del 2008. A tal  fine  la  Regione  promuove  anche  una
piattaforma telematica predisposta nell'ambito dell'apposito  portale
regionale per le imprese della Regione. 
    3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilita' delle
informazioni  e  dei  procedimenti   concernenti   l'insediamento   e
l'esercizio di attivita' produttive e l'avvio e lo svolgimento  delle
attivita' di  servizi  nel  territorio  regionale,  gestiti  per  via
telematica nella rete dei SUAP. 
    4. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizioni  dei
Comuni singoli o associati che gestiscono lo  sportello  unico  anche
attraverso  l'attivita'  di   coordinamento   delle   amministrazioni
provinciali. 
    5. La Regione promuove e  presiede  un  tavolo  di  coordinamento
regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e  composto
dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti
del sistema delle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,   da   soggetti   designati   dagli   altri   enti    ed
amministrazioni coinvolti nei procedimenti.  Il  tavolo  promuove  le
opportune  iniziative  di  consultazione  e  collaborazione   con   i
rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti. 
    6. Il tavolo di  coordinamento  regionale  della  rete  dei  SUAP
svolge compiti di indirizzo  ed  attivita'  di  monitoraggio  per  la
semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese e per l'adeguamento alle modalita'  telematiche  di  gestione
degli   sportelli   unici.   Al   tavolo   partecipano,    ai    fini
dell'espressione di un parere consultivo sugli atti da  assumere,  le
associazioni   imprenditoriali   piu'   rappresentative   a   livello
regionale. 
    7.  La  Regione  assicura  la  realizzazione  e  l'aggiornamento,
avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP,  di  una
banca dati regionale SUAP  che  contiene,  in  relazione  ai  singoli
procedimenti,  l'indicazione  della  normativa   applicabile,   degli
adempimenti procedurali,  della  modulistica,  nonche'  dei  relativi
allegati, da utilizzare uniformemente nel  territorio  regionale.  La
banca dati contiene altresi' le indicazioni della normativa  e  degli
elementi procedurali specifici dei singoli enti locali. 
    8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la
realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni
ed enti che intervengono nei procedimenti.