Art. 104 
 
       Sanzioni delle violazioni della disciplina degli orari 
 
    1. Le violazioni delle disposizioni  in  materia  di  obbligo  di
chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di  cui
all'articolo 103 nelle giornate domenicali e festive sono punite  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la
tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per  la
tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro  a  30.000
euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita. 
    2. Si ha reiterazione quando  nei  cinque  anni  successivi  alla
commissione della  violazione  di  cui  al  comma  1,  accertata  con
provvedimento esecutivo, sia stata commessa la  medesima  violazione.
In caso di piu' contestazioni di violazioni dell'obbligo  di  cui  al
comma 1 nell'arco di un quinquennio, il sindaco, oltre alla  sanzione
amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione  dell'attivita'  di
vendita per un periodo compreso tra due e sette  giorni  consecutivi.
Il  provvedimento  di  sospensione  e'  disposto  anche  qualora   il
contravventore  abbia  effettuato   il   pagamento   della   sanzione
pecuniaria  in   misura   ridotta   relativamente   alle   violazioni
contestate. 
    3. Le violazioni delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  103,
commi 2, 3, 4 e  16,  sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi  di  vicinato,  da
1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia  delle  medie  strutture  di
vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia  delle  grandi
strutture di vendita.