Art. 105 
 
                         Clausola valutativa 
 
    1.  La  Giunta   regionale   informa   il   Consiglio   regionale
dell'attuazione  della  legge  e  dei  risultati  da  essa   ottenuti
nell'ampliare e diversificare l'apertura degli esercizi commerciali. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta  regionale  trasmette  al
Consiglio regionale una relazione  triennale  che  fornisce  risposte
documentate ai seguenti quesiti: 
      a) in che misura e con  quali  modalita'  gli  esercenti  hanno
utilizzato le opportunita'  di  apertura  domenicale  e  festiva,  in
relazione alla dimensione degli esercizi  commerciali  ed  alla  loro
distribuzione territoriale; 
      b) quali azioni sono  state  intraprese  dalla  Regione  e  dai
comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di  categoria
delle  imprese  commerciali  finalizzate  all'animazione  dei  centri
urbani ed alla promozione delle attivita' commerciali ai sensi  degli
articoli da 136 a 141; 
      c) in che misura e con quali modalita' i comuni hanno  regolato
gli orari commerciali; 
      d) in che  misura  e  con  quali  modalita'  le  iniziative  di
diversificazione  e  ampliamento  delle   aperture   degli   esercizi
commerciali sono state inserite nei piani  territoriali  degli  orari
dei comuni che si sono dotati di questo strumento; 
      e) quali soluzioni organizzative e quali  tipologie  di  lavoro
sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far  fronte
alle aperture domenicali e  festive,  in  relazione  alla  dimensione
degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.