Art. 105 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nell'ampliare e diversificare l'apertura degli esercizi commerciali. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: a) in che misura e con quali modalita' gli esercenti hanno utilizzato le opportunita' di apertura domenicale e festiva, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale; b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di categoria delle imprese commerciali finalizzate all'animazione dei centri urbani ed alla promozione delle attivita' commerciali ai sensi degli articoli da 136 a 141; c) in che misura e con quali modalita' i comuni hanno regolato gli orari commerciali; d) in che misura e con quali modalita' le iniziative di diversificazione e ampliamento delle aperture degli esercizi commerciali sono state inserite nei piani territoriali degli orari dei comuni che si sono dotati di questo strumento; e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far fronte alle aperture domenicali e festive, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.