Art. 107 
 
        Disposizioni in materia di orari e turni di servizio 
             degli impianti di distribuzione carburanti 
 
    1. Le variazioni  degli  orari  di  servizio,  all'interno  della
fascia  consentita,  richieste  dai   gestori   degli   impianti   di
distribuzione  carburanti  al  fine  di  sopperire   ad   accresciute
necessita' connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno sono
autorizzate dai comuni senza  la  necessita'  di  previo  nulla  osta
regionale. I comuni danno comunicazione alla Regione delle variazioni
di orario autorizzate. 
    2.  Le  variazioni  dei  turni  di  servizio  degli  impianti  di
distribuzione di carburanti sono  autorizzate  dai  comuni  senza  la
necessita' di previo nulla osta regionale. Resta fermo  l'obbligo  di
acquisire il  previo  nulla  osta  regionale  per  le  autorizzazioni
concernenti il servizio notturno. 
    3.  I  comuni  devono  trasmettere  alla  Regione   copia   delle
autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.