Art. 108 
 
              Orari degli esercizi di somministrazione 
                        di alimenti e bevande 
 
    1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande aperti al  pubblico,  compresi
quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attivita'  di  vendita
di beni o servizi, sono  rimessi  alla  libera  determinazione  degli
esercenti entro i limiti stabiliti dal  sindaco,  sentito  il  parere
della commissione di  cui  all'articolo  78  e  in  conformita'  agli
indirizzi generali di cui all'articolo 68, comma 1. 
    2. Gli esercizi devono rispettare  l'orario  prescelto  e  devono
pubblicizzarlo   mediante   l'esposizione   di   appositi    cartelli
all'interno e all'esterno dell'esercizio. 
    3. La Giunta regionale,  sentite  le  associazioni  dei  pubblici
esercizi, il  Comitato  regionale  per  la  tutela  dei  diritti  dei
consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003,
n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per
la fissazione degli orari degli esercizi che  svolgono  attivita'  di
intrattenimenti   musicali    e    danzanti    congiuntamente    alla
somministrazione di alimenti e bevande.