Art. 109 Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi. 2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, puo' predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio. 3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o piu' giornate di riposo settimanale.