Art. 109 
 
                 Chiusura temporanea degli esercizi 
              di somministrazione di alimenti e bevande 
 
    1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di  alimenti  e
bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea
dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi. 
    2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di
servizio, puo' predisporre, sentito il parere  della  commissione  di
cui all'articolo 78, programmi di apertura per turno  degli  esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande  aperti  al  pubblico.  Gli
esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a  renderli
noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito  cartello  ben
visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio. 
    3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  aperti
al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o piu'
giornate di riposo settimanale.