Art. 111 Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche 1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi: a) l'esercizio dell'attivita' puo' essere effettuato in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle degli altri operatori al dettaglio in sede fissa; b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche e' compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilita' di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali; c) e' ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati su aree pubbliche che si svolgono in giornate domenicali o festive; d) e' fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festivita' di cui sopra possono essere anticipati; e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilita' dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse; f) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.