Art. 111 
 
                    Indirizzi in materia di orari 
                 per il commercio su aree pubbliche 
 
    1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio  su  aree
pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi: 
      a) l'esercizio dell'attivita' puo' essere effettuato  in  fasce
orarie anche diverse rispetto  a  quelle  degli  altri  operatori  al
dettaglio in sede fissa; 
      b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il
commercio su aree pubbliche e' compresa tra le  ore  5.00  e  le  ore
24.00 con possibilita' di effettuazione dei mercati  anche  in  orari
pomeridiani e serali; 
      c)  e'  ammessa,  sentite  le  organizzazioni   del   commercio
maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione  di
mercati su aree pubbliche che si svolgono in  giornate  domenicali  o
festive; 
      d) e' fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di
Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festivita'
di cui sopra possono essere anticipati; 
      e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei  casi  di
indisponibilita'  dell'area  commerciale  per   motivi   di   polizia
stradale, di carattere igienico-sanitario e per  motivi  di  pubblico
interesse; 
      f) si  applicano  in  quanto  compatibili  le  disposizioni  in
materia di orari degli esercizi  di  vendita  al  dettaglio  in  sede
fissa.