Art. 61.
                        D e f i n i z i o n e
 
   1. Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli  rivolti  a
modificare  in  modo  sostanziale  lo  stato  fisico e funzionale dei
fabbricati e delle aree in rapporto:
    a) alla potenzialita' insediativa e produttiva;
    b)  alle  relazioni  funzionali  esistenti   o   previste   dalla
strumentazione urbanistica vigente con l'intorno;
    c) alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi.
   2. Nella categoria di intervento di cui al comma 1 sono compresi:
    a) gli interventi di nuova realizzazione di cui all'articolo 62;
    b) gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 63;
    c)   gli   interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  di  cui
all'articolo 64;
    d)  gli  interventi   di   ristrutturazione   edilizia   di   cui
all'articolo 65;
    e)  gli  interventi  di  rilevanza  urbanistico-ambientale di cui
all'articolo 66.
   3. Le definizioni di cui al presente  Capo  prevalgono  su  quelle
contenute  negli  strumenti  urbanistici  comunali  e nei regolamenti
edilizi.
   4. Con deliberazione del  Consiglio  comunale,  soggetta  al  solo
controllo  di legittimita', possono essere apportate modificazioni ai
vigenti  strumenti  urbanistici  e   regolamenti   edilizi   per   la
specificazione  degli interventi di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65
e per la specificazione e l'eventuale integrazione  degli  interventi
di  cui all'articolo 66, nei limiti della definizione di cui al comma
1 del presente articolo.
   5. Copia degli atti relativi alla variante di cui al comma 4  sono
inviati   entro  dieci  giorni  dalla  deliberazione  alla  Direzione
regionale della pianificazione territoriale.