Art. 61. D e f i n i z i o n e 1. Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in rapporto: a) alla potenzialita' insediativa e produttiva; b) alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica vigente con l'intorno; c) alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi. 2. Nella categoria di intervento di cui al comma 1 sono compresi: a) gli interventi di nuova realizzazione di cui all'articolo 62; b) gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 63; c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 64; d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 65; e) gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale di cui all'articolo 66. 3. Le definizioni di cui al presente Capo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi. 4. Con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimita', possono essere apportate modificazioni ai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi per la specificazione degli interventi di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 e per la specificazione e l'eventuale integrazione degli interventi di cui all'articolo 66, nei limiti della definizione di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Copia degli atti relativi alla variante di cui al comma 4 sono inviati entro dieci giorni dalla deliberazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.