Art. 62.
                  Interventi di nuova realizzazione
 
   1.  Sono  interventi  di  nuova  realizzazione quelli rivolti alla
utilizzazione  edilizia  ed  infrastrutturale  di  aree  libere   con
tradizionali   metodi  costruttivi  o  mediante  l'uso  di  strutture
componibili o prefabbricate.