Art. 65.
               Interventi di ristrutturazione edilizia
 
   1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli  rivolti  a
trasformare,   nel   rispetto   delle  volumetrie  preesistenti,  gli
organismi edilizi mediante  un  insieme  sistematico  di  opere,  che
possono  portare  ad  un  organismo  edilizio  in  parte  diverso dal
precedente ed in particolare finalizzati:
    a) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini  di
utilizzo delle superfici che dei volumi;
    b) alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio
che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
   2. Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche
quelli  rivolti  alla  modifica del numero delle unita' immobiliari e
alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.