Art. 65. Interventi di ristrutturazione edilizia 1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzati: a) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi; b) alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria. 2. Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla modifica del numero delle unita' immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.