Art. 66. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale 1. Sono interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale. 2. Essi sono volti principalmente: a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti consistenti del territorio, anche se attuati al fine dell'esercizio dell'attivita' agricola; b) al taglio di alberi non soggetti a ceduazione periodica in aree a parco o riserva naturale o nelle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, riconosciute tali dallo strumento urbanistico comunale; c) alla piantagione di alberi soggetti a ceduazione periodica e comunque all'avvio di nuove operazioni agricole o al cambio di colture esistenti effettuati in aree a parco o riserva naturale o nelle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, riconosciute tali dallo strumento urbanistico comunale; d) alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse; e) alle operazioni sui corsi d'acqua dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.