Art. 66.
           Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale
 
   1. Sono interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quelli che,
pur non rientrando negli interventi edili tradizionali,  esplicano  i
loro effetti sull'equilibrio ambientale.
   2. Essi sono volti principalmente:
    a)  allo  sbancamento,  al  terrazzamento  e  al riporto di parti
consistenti del territorio, anche se attuati al  fine  dell'esercizio
dell'attivita' agricola;
    b)  al  taglio  di  alberi non soggetti a ceduazione periodica in
aree a parco o riserva naturale o nelle zone  di  particolare  pregio
paesistico   ed   ambientale,   riconosciute   tali  dallo  strumento
urbanistico comunale;
    c) alla piantagione di alberi soggetti a ceduazione  periodica  e
comunque  all'avvio  di  nuove  operazioni  agricole  o  al cambio di
colture esistenti effettuati in aree a parco  o  riserva  naturale  o
nelle   zone   di   particolare   pregio  paesistico  ed  ambientale,
riconosciute tali dallo strumento urbanistico comunale;
    d) alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi
un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia
costituito da strutture stabilmente ancorate  al  suolo  o  ad  altra
costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente
infisse;
    e) alle operazioni sui corsi d'acqua dirette ad intervenire sulle
sponde, sull'argine e nell'alveo.