Art. 53. Gestione e pubblicita' degli atti 1. L'art. 65 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' cosi' sostituito: "Art. 65. Norme di gestione e pubblicita' degli atti nel settore sanitario 1. La Regione, in applicazione dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, detta norme con apposita legge per la gestione, la contabilita' e l'amministrazione del patrimonio delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, miranti ad attivare una contabilita' analitica finalizzata per attivita' e servizi in maniera da stabilire, anche attraverso indicatori, circostanziate valutazioni sulla economicita', efficienza ed efficacia di gestione e sul raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione. 2. Tutti gli atti delle aziende ospedaliere e delle aziende unita' sanitarie locali sono pubblicati, mediante affissione di copia integrale, nell'albo dell'ente per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo a quello di loro adozione. Il direttore amministrativo e' responsabile della pubblicazione. 3. Gli atti di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 412 del 1991, adottati dalle aziende ospedaliere e dalle aziende unita' sanitarie locali sono trasmessi entro quindici giorni dall'adozione all'assessore regionale per la sanita' che li esamina e decide entro quaranta giorni dal ricevimento. 4. Il termine per l'esercizio del controllo puo' essere interrotto per una sola volta se, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, l'assessorato regionale della sanita' richiede all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 5. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sospende l'efficacia degli atti. 6. Gli atti adottati dagli organi di gestione, non soggetti a controllo preventivo, diventano esecutivi dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione. Mensilmente viene trasmesso all'assessorato regionale della sanita' l'elenco degli stessi atti, pubblicati nel mese precedente. L'assessore regionale per la sanita' puo' chiedere in qualsiasi momento la trasmissione di copia autentica degli atti indicati negli elenchi. 7. In caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, gli atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi fornendone la motivazione. 8. Tutti gli atti, contestualmente all'affissione all'albo, sono inviati in copia al collegio dei revisori. 9. Sono abrogati i capoversi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46.".