Art. 53.
                  Gestione e pubblicita' degli atti
 
   1. L'art. 65 della legge regionale 1 settembre  1993,  n.  25,  e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 65.
  Norme di gestione e pubblicita' degli atti nel settore sanitario
 
   1.  La  Regione,  in applicazione dell'art. 5, comma 4 del decreto
legislativo n. 502 del 1992, detta norme con apposita  legge  per  la
gestione,  la  contabilita'  e l'amministrazione del patrimonio delle
aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,  miranti
ad  attivare  una  contabilita' analitica finalizzata per attivita' e
servizi  in  maniera  da  stabilire,  anche  attraverso   indicatori,
circostanziate   valutazioni   sulla   economicita',   efficienza  ed
efficacia di gestione e sul raggiungimento  degli  obiettivi  fissati
dalla programmazione.
   2. Tutti gli atti delle aziende ospedaliere e delle aziende unita'
sanitarie  locali  sono  pubblicati,  mediante  affissione  di  copia
integrale,  nell'albo  dell'ente  per  quindici  giorni  consecutivi,
decorrenti  dal  primo  giorno  festivo  successivo  a quello di loro
adozione.  Il  direttore   amministrativo   e'   responsabile   della
pubblicazione.
   3.  Gli  atti  di  cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 412 del
1991, adottati dalle  aziende  ospedaliere  e  dalle  aziende  unita'
sanitarie  locali  sono trasmessi entro quindici giorni dall'adozione
all'assessore regionale per la sanita' che li esamina e decide  entro
quaranta giorni dal ricevimento.
   4. Il termine per l'esercizio del controllo puo' essere interrotto
per  una sola volta se, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto,
l'assessorato regionale della sanita' richiede  all'ente  deliberante
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
   5.  La  richiesta  di  chiarimenti  o  di  elementi integrativi di
giudizio sospende l'efficacia degli atti.
   6. Gli atti adottati dagli organi  di  gestione,  non  soggetti  a
controllo preventivo, diventano esecutivi dopo il decimo giorno della
relativa  pubblicazione.  Mensilmente viene trasmesso all'assessorato
regionale della sanita' l'elenco degli stessi  atti,  pubblicati  nel
mese precedente.
   L'assessore  regionale  per  la sanita' puo' chiedere in qualsiasi
momento la trasmissione di copia autentica degli atti indicati  negli
elenchi.
   7.  In  caso  di  evidente  pericolo o danno nel ritardo, gli atti
possono essere  dichiarati  immediatamente  esecutivi  fornendone  la
motivazione.
   8.  Tutti  gli atti, contestualmente all'affissione all'albo, sono
inviati in copia al collegio dei revisori.
   9. Sono abrogati i capoversi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1  della  legge
regionale 5 dicembre 1991, n. 46.".