Art. 54.
                      Piano sanitario regionale
 
   1.  L'art.  66  della  legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 66.
 
Oggetto, finalita' e obiettivi generali del piano sanitario regionale
   1. Il piano sanitario regionale, che ha  validita'  triennale,  e'
approvato  con  decreto del presidente della Regione, previa delibera
della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale  per  la
sanita',  sentito  il  consiglio  sanitario  regionale,  acquisito il
parere della commissione legislativa  "Servizi  sociali  e  sanitari"
dell'assemblea regionale siciliana. Qualora la giunta si discosti dal
parere e' tenuta a motivare la delibera.
   2.  Con  le  stesse  modalita'  si  procede  alle  modifiche  che,
nell'arco del periodo  di  vigenza  del  piano  sanitario  regionale,
dovessero rendersi necessarie.
   3.  Il  piano sanitario regionale e' finalizzato alla tutela della
salute fisica e psichica dei cittadini  alla  luce  delle  necessita'
emerse  dalla  valutazione epidemiologica dello stato di salute della
popolazione siciliana, mediante la  razionalizzazione  delle  risorse
disponibili,   la   qualificazione  e  il  contenimento  della  spesa
sanitaria e la  corrispondenza  fra  costo  dei  servizi  e  relativi
benefici.   Il   piano   sanitario   regionale   dovra'   specificare
analiticamente  per  ciascuna  delle  proposte  contenute   l'analisi
costo/beneficio e quella costo/efficacia nonche' gli effetti di spesa
indiretti indotti.
   4. Il piano sanitario regionale indica:
     a)  gli  indirizzi  programmatici  per  il  perseguimento  degli
obiettivi di cui al comma 3;
     b) le scelte di piano  necessarie  al  fine  di  realizzare  gli
indirizzi  e le modalita' per il conseguimento dei risultati previsti
dal presente articolo;
     c) i progetti di iniziativa regionale in  termini  di  progetti-
obiettivo  e di azioni programmate, anche nel rispetto degli articoli
2 e 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
     d) le attivita' ed i servizi di supporto alle azioni di piano;
     e) i criteri per la informatizzazione generale  e  graduale  del
servizio sanitario regionale secondo priorita' identificate;
     f) la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e la
quantificazione dei costi inerenti ad interventi previsti.
   5.  A  tal  fine il piano definisce e specifica anche mediante gli
aggiornamenti:
     a) le strategie e gli obiettivi di base;
     b)  la  rete  assistenziale  per  le funzioni extraospedaliera e
ospedaliera,  le  modalita'  di   gestione   e   l'articolazione   in
dipartimenti dei servizi di prevenzione;
     c)  gli  strumenti  necessari  per  garantire  l'attuazione e la
verifica  delle  strategie,  degli  obiettivi  e  delle  azioni   con
particolare riferimento a protocolli ed indicatori di risultato;
     d)   i   risultati   da  raggiungere  in  relazione  ai  livelli
obbligatori  di  assistenza  definiti  dalle  norme  nazionali,   dai
progetti-obiettivo e dalle azioni di piano di iniziativa regionale;
     e) la rete per l'emergenza sanitaria nei suoi vari aspetti;
     f) i tempi di attuazione;
     g)  le relazioni fra la funzionalita' dei servizi, gli obiettivi
da raggiungere e le risorse necessarie agli interventi previsti.
   6. Entro tre  mesi  dalla  scadenza  di  ciascun  piano  sanitario
regionale,  sulla  base  delle relazioni annuali delle singole unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' delle relazioni
annuali  presentate  dal  presidente  della   Regione   all'assemblea
regionale  siciliana,  l'assessore  regionale  per la sanita', con le
procedure previste dal comma 1, elabora e presenta il successivo  pi-
ano  sanitario, indicando gli obiettivi ed i risultati non conseguiti
nel triennio precedente, verificando  il  permanere  della  validita'
degli  stessi  ed  i nuovi obiettivi e le finalita' da perseguire. Le
proposte  inviate  dalle  unita'  sanitarie  locali,  dalle   aziende
ospedaliere  dovranno essere sottoposte alla valutazione del sindaco,
ovvero alla conferenza dei sindaci ai sensi dell'art. 3  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992.
   7. Al finanziamento del piano sanitario regionale si provvedera':
     a)  con  la  quota  del fondo sanitario nazionale assegnata alla
Regione;
     b) con capitoli ricavati dall'alienazione e  trasformazione  dei
beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 833 del 1978, avendo
proceduto   al  completo  censimento  ed  alla  determinazione  della
consistenza degli stessi;
     c) con gli apporti aggiuntivi stabiliti  annualmente  con  legge
regionale  di  bilancio  e  con  altri  eventuali  apporti aggiuntivi
stabiliti con legge dello Stato;
     d) con le disponibilita'  che  saranno  acquisite  dalle  unita'
sanitarie locali a qualsiasi altro titolo.
   8.  I  finanziamenti  di  cui  alle  lett.  b)  e d) devono essere
autorizzati dall'assessore  regionale  per  la  sanita',  sentita  la
commissione  legislativa  "Servizi sociali e sanitari" dell'assemblea
regionale siciliana.
   9.  L'assegnazione  del  fondo  sanitario  regionale  alle  unita'
sanitarie  locali  ed  alle  aziende  ospedaliere e' effettuata con i
criteri seguenti: una quota pari al due per cento del fondo sanitario
regionale e' destinata a fondo di riserva per spese impreviste e  per
la  compensazione  in  caso  di sottofinanziamenti delle aziende; una
ulteriore quota pari all'uno per cento del fondo sanitario  regionale
e'  riservata alle attivita' a destinazione vincolata individuate nel
piano sanitario regionale; la  restante  quota  del  fondo  sanitario
regionale,  nel  primo  anno  di  vigenza della presente legge, sara'
assegnata sulla base della spesa consolidata. A partire  dal  secondo
anno  una quota-parte di tale assegnazione avverra' in base a criteri
correlati alla  popolazione  residente,  alla  mobilita'  tra  unita'
sanitarie  locali,  alla  produttivita'  delle  aziende,  ai costi di
produzione e sara' distinta per ciascuna delle aree di  articolazione
dei  livelli  minimi  assistenziali.  La  detta quota-parte del fondo
sanitario sara' del cinque per cento nel secondo anno, del dieci  per
cento  nel  terzo  anno,  del venti per cento nel quarto anno e sara'
progressivamente incrementata sino al raggiungimento  del  cento  per
cento. Fino al raggiungimento di tale limite, la restante quota sara'
assegnata  sulla  base  della  spesa  storica.  In particolare per la
ripartizione  del  finanziamento   destinato   all'area   ospedaliera
dovranno essere utilizzati criteri che facciano espressamente uso dei
sistemi di classificazione omogenea dei pazienti e che valutino anche
le attivita' di day hospital ed ambulatoriale.
   10.  Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente legge
l'assessorato regionale della sanita' predisporra' i criteri  di  cui
al comma 9 che saranno approvati con delibera della giunta regionale,
sentito   il   parere  del  consiglio  sanitario  regionale  e  della
commissione legislativa "Servizi sociali e  sanitari"  dell'assemblea
regionale  siciliana.  Successivamente  tali  criteri potranno essere
variati con analoga procedura.
   11. Entro i primi  tre  mesi  di  ciascun  esercizio  finanziario,
l'assessorato regionale della sanita' sottopone alla giunta regionale
una  relazione  analitica  degli  effetti dei criteri di ripartizione
adottati  nell'anno  precedente  sulla  spesa  e  sull'efficienza   e
produttivita' delle aziende.
   12.  Entro  il  termine  di  tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge le unita' sanitarie locali si doteranno di un  sistema
di bilancio per centri di costo sulla base delle indicazioni tecniche
emanate  entro dodici mesi all'entrata in vigore della presente legge
dall'assessore regionale per la sanita'.
   13. Contestualmente al funzionamento del bilancio  per  centri  di
costo  le  unita'  sanitarie locali provvederanno al finanziamento di
ciascun  centro  di  costo  con  sistema  budgettario,   secondo   le
indicazioni  tecniche  emanate  entro  dodici  mesi  dall'assessorato
regionale della sanita'.
   14. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui
ai  precedenti  commi,  l'assessore  regionale  per  la  sanita'   e'
autorizzato  a  stipulare convenzioni di consulenza con altre regioni
in cui siano stati sperimentati tali sistemi.
   15. Per le finalita' di  cui  ai  precedenti  commi  l'assessorato
regionale   della   sanita'   provvedera'  all'organizzazione  di  un
programma  di  formazione  rivolto  ai  dirigenti  amministrativi   e
sanitari  delle unita' sanitarie locali destinato all'acquisizione di
conoscenze  sulla   contabilita'   direzionale   e   sulla   gestione
budgettaria,    anche    attraverso    convenzioni    con    istituti
universitari.".