Art. 54. Piano sanitario regionale 1. L'art. 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' cosi' sostituito: "Art. 66. Oggetto, finalita' e obiettivi generali del piano sanitario regionale 1. Il piano sanitario regionale, che ha validita' triennale, e' approvato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanita', sentito il consiglio sanitario regionale, acquisito il parere della commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana. Qualora la giunta si discosti dal parere e' tenuta a motivare la delibera. 2. Con le stesse modalita' si procede alle modifiche che, nell'arco del periodo di vigenza del piano sanitario regionale, dovessero rendersi necessarie. 3. Il piano sanitario regionale e' finalizzato alla tutela della salute fisica e psichica dei cittadini alla luce delle necessita' emerse dalla valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione siciliana, mediante la razionalizzazione delle risorse disponibili, la qualificazione e il contenimento della spesa sanitaria e la corrispondenza fra costo dei servizi e relativi benefici. Il piano sanitario regionale dovra' specificare analiticamente per ciascuna delle proposte contenute l'analisi costo/beneficio e quella costo/efficacia nonche' gli effetti di spesa indiretti indotti. 4. Il piano sanitario regionale indica: a) gli indirizzi programmatici per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3; b) le scelte di piano necessarie al fine di realizzare gli indirizzi e le modalita' per il conseguimento dei risultati previsti dal presente articolo; c) i progetti di iniziativa regionale in termini di progetti- obiettivo e di azioni programmate, anche nel rispetto degli articoli 2 e 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595; d) le attivita' ed i servizi di supporto alle azioni di piano; e) i criteri per la informatizzazione generale e graduale del servizio sanitario regionale secondo priorita' identificate; f) la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e la quantificazione dei costi inerenti ad interventi previsti. 5. A tal fine il piano definisce e specifica anche mediante gli aggiornamenti: a) le strategie e gli obiettivi di base; b) la rete assistenziale per le funzioni extraospedaliera e ospedaliera, le modalita' di gestione e l'articolazione in dipartimenti dei servizi di prevenzione; c) gli strumenti necessari per garantire l'attuazione e la verifica delle strategie, degli obiettivi e delle azioni con particolare riferimento a protocolli ed indicatori di risultato; d) i risultati da raggiungere in relazione ai livelli obbligatori di assistenza definiti dalle norme nazionali, dai progetti-obiettivo e dalle azioni di piano di iniziativa regionale; e) la rete per l'emergenza sanitaria nei suoi vari aspetti; f) i tempi di attuazione; g) le relazioni fra la funzionalita' dei servizi, gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie agli interventi previsti. 6. Entro tre mesi dalla scadenza di ciascun piano sanitario regionale, sulla base delle relazioni annuali delle singole unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' delle relazioni annuali presentate dal presidente della Regione all'assemblea regionale siciliana, l'assessore regionale per la sanita', con le procedure previste dal comma 1, elabora e presenta il successivo pi- ano sanitario, indicando gli obiettivi ed i risultati non conseguiti nel triennio precedente, verificando il permanere della validita' degli stessi ed i nuovi obiettivi e le finalita' da perseguire. Le proposte inviate dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere dovranno essere sottoposte alla valutazione del sindaco, ovvero alla conferenza dei sindaci ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992. 7. Al finanziamento del piano sanitario regionale si provvedera': a) con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione; b) con capitoli ricavati dall'alienazione e trasformazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 833 del 1978, avendo proceduto al completo censimento ed alla determinazione della consistenza degli stessi; c) con gli apporti aggiuntivi stabiliti annualmente con legge regionale di bilancio e con altri eventuali apporti aggiuntivi stabiliti con legge dello Stato; d) con le disponibilita' che saranno acquisite dalle unita' sanitarie locali a qualsiasi altro titolo. 8. I finanziamenti di cui alle lett. b) e d) devono essere autorizzati dall'assessore regionale per la sanita', sentita la commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana. 9. L'assegnazione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere e' effettuata con i criteri seguenti: una quota pari al due per cento del fondo sanitario regionale e' destinata a fondo di riserva per spese impreviste e per la compensazione in caso di sottofinanziamenti delle aziende; una ulteriore quota pari all'uno per cento del fondo sanitario regionale e' riservata alle attivita' a destinazione vincolata individuate nel piano sanitario regionale; la restante quota del fondo sanitario regionale, nel primo anno di vigenza della presente legge, sara' assegnata sulla base della spesa consolidata. A partire dal secondo anno una quota-parte di tale assegnazione avverra' in base a criteri correlati alla popolazione residente, alla mobilita' tra unita' sanitarie locali, alla produttivita' delle aziende, ai costi di produzione e sara' distinta per ciascuna delle aree di articolazione dei livelli minimi assistenziali. La detta quota-parte del fondo sanitario sara' del cinque per cento nel secondo anno, del dieci per cento nel terzo anno, del venti per cento nel quarto anno e sara' progressivamente incrementata sino al raggiungimento del cento per cento. Fino al raggiungimento di tale limite, la restante quota sara' assegnata sulla base della spesa storica. In particolare per la ripartizione del finanziamento destinato all'area ospedaliera dovranno essere utilizzati criteri che facciano espressamente uso dei sistemi di classificazione omogenea dei pazienti e che valutino anche le attivita' di day hospital ed ambulatoriale. 10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'assessorato regionale della sanita' predisporra' i criteri di cui al comma 9 che saranno approvati con delibera della giunta regionale, sentito il parere del consiglio sanitario regionale e della commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana. Successivamente tali criteri potranno essere variati con analoga procedura. 11. Entro i primi tre mesi di ciascun esercizio finanziario, l'assessorato regionale della sanita' sottopone alla giunta regionale una relazione analitica degli effetti dei criteri di ripartizione adottati nell'anno precedente sulla spesa e sull'efficienza e produttivita' delle aziende. 12. Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le unita' sanitarie locali si doteranno di un sistema di bilancio per centri di costo sulla base delle indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi all'entrata in vigore della presente legge dall'assessore regionale per la sanita'. 13. Contestualmente al funzionamento del bilancio per centri di costo le unita' sanitarie locali provvederanno al finanziamento di ciascun centro di costo con sistema budgettario, secondo le indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi dall'assessorato regionale della sanita'. 14. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, l'assessore regionale per la sanita' e' autorizzato a stipulare convenzioni di consulenza con altre regioni in cui siano stati sperimentati tali sistemi. 15. Per le finalita' di cui ai precedenti commi l'assessorato regionale della sanita' provvedera' all'organizzazione di un programma di formazione rivolto ai dirigenti amministrativi e sanitari delle unita' sanitarie locali destinato all'acquisizione di conoscenze sulla contabilita' direzionale e sulla gestione budgettaria, anche attraverso convenzioni con istituti universitari.".