Art. 66. Garanzie nei rapporti fra pubblico e privato 1. Qualunque rapporto instaurato ai sensi della presente legge tra Enti pubblici e privati deve rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e lo "Statuto dei diritti dei lavoratori" di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.