Art. 66.
            Garanzie nei rapporti fra pubblico e privato
 
  1.  Qualunque rapporto instaurato ai sensi della presente legge tra
Enti pubblici  e  privati  deve  rispettare  i  contratti  collettivi
nazionali  di lavoro e lo "Statuto dei diritti dei lavoratori" di cui
alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.