Art. 67.
                             Abrogazioni
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:
   a) il Titolo III della  legge  regionale  7  aprile  1976,  n.  15
"Interventi  in  materia  di  assistenza sociale e delega di funzioni
agli enti locali";
   b) l'articolo 3 della  legge  regionale  12  agosto  1976,  n.  45
"Finanziamenti integrativi per l'esercizio delle funzioni delegate in
materia di assistenza sociale";
   c)  la  legge  regionale  6  settembre  1982, n. 73 "Interventi di
preformazione professionale  e  per  l'inserimento  al  lavoro  delle
persone handicappate";
   d)  l'articolo  10  della  legge  regionale 31dicembre 1982, n. 96
"Procedure  amministrative   per   l'estinzione   delle   Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza";
   e)  la  legge  regionale  9  aprile 1985, n. 32 "Istituzione della
Consulta regionale degli invalidi e degli handicappati";
   f) la legge regionale 2 maggio 1985,  n.  42  "Iniziative  dirette
alla  piena  integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni
psichiche  e  fisiche.  Erogazione  di  provvidenze  a  favore  delle
associazioni   ed  enti  di  promozione,  tutela  e  assistenza  agli
invalidi";
   g) la legge regionale 26 agosto 1988, n. 63 "Norme transitorie per
l'adeguamento   dei   criteri   di   erogazione    dell'assegno    di
incollocamento   agli   invalidi  del  lavoro  per  l'anno  1988",  e
successive modificazioni;
   h) gli articoli 3, 4, 6 7 e 8 della legge regionale 22 marzo 1990,
n.  22  "Interventi  a   sostegno   dei   diritti   degli   immigrati
extracomunitari in Toscana";
   i)  la  legge  regionale  31  marzo  1990,  n.  29  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 63 e 26 maggio
1986 n.  26 concernenti l'ordinamento delle Unita' sanitarie locali";
   I)  la  legge  regionale  31  marzo  1990,  n.  35  "Attivita'  di
telesoccorso e telecontrollo";
   m)  la  legge  regionale  2 settembre 1992, n. 42 "Esercizio delle
funzioni in materia di assistenza sociale", e successive modifiche ed
integrazioni, con esclusione degli articoli 13 e 14, come  sostituiti
dalla della legge regionale 28 marzo 1996, n. 25;
   n)  la  legge  regionale  21 dicembre 1995, n. 108 "Norme a favore
della popolazione anziana non autosufficiente.