Art. 69.
                          Norma transitoria
 
  1.  Il  piano  sociale regionale di cui all'art. 9 in sede di prima
applicazione  della  presente  legge,  e'  presentato  dalla   Giunta
regionale al Consiglio entro il 31 marzo 1998 per la sua approvazione
in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10.
  2.  In  sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di
cui al comma 1, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro  il
31  gennaio 1998, la dichiarazione sulle modalita' di gestione di cui
all'art. 7.  La  Giunta  regionale  esperisce  le  procedure  di  cui
all'art. 10, comma 1 entro il 1 marzo 1998.
  3.  Entro  il 31 dicembre 1998, i soggetti attuatori dei servizi di
cui al Titolo VI "Gli interventi socio-assistenziali"  gia'  operanti
al  momento  dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti
ad adeguarsi agli  standard  previsti  richiedendo  l'autorizzazione.
Trascorso  inutilmente  detto  termine le autorizzazioni si intendono
decadute.
  4. Le procedure di programmazione  previste  dalla  L.R.  26  marzo
1997, n. 24 restano in vigore fino al 31 marzo 1998.
  5.  I  procedimenti  pendenti  alla data di entrata in vigore della
presente legge e disciplinati dalle norme abrogate dall'art. 67  sono
portati a compimento ai sensi delle stesse.