Art. 69. Norma transitoria 1. Il piano sociale regionale di cui all'art. 9 in sede di prima applicazione della presente legge, e' presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 31 marzo 1998 per la sua approvazione in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui al comma 1, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio 1998, la dichiarazione sulle modalita' di gestione di cui all'art. 7. La Giunta regionale esperisce le procedure di cui all'art. 10, comma 1 entro il 1 marzo 1998. 3. Entro il 31 dicembre 1998, i soggetti attuatori dei servizi di cui al Titolo VI "Gli interventi socio-assistenziali" gia' operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adeguarsi agli standard previsti richiedendo l'autorizzazione. Trascorso inutilmente detto termine le autorizzazioni si intendono decadute. 4. Le procedure di programmazione previste dalla L.R. 26 marzo 1997, n. 24 restano in vigore fino al 31 marzo 1998. 5. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e disciplinati dalle norme abrogate dall'art. 67 sono portati a compimento ai sensi delle stesse.