Art. 70.
                            Norma finale
 
  1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge,  presenta al Consiglio una proposta di legge al fine
di individuare tipologie omogenee e ambiti distrettuali adeguati  per
dimensione e qualita' sull'intero territorio regionale, tenendo conto
delle  peculiarita'  e  delle  particolari esigenze delle isole e dei
territori montani.
  2. La Giunta regionale, entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge,  presenta al Consiglio una proposta di legge,
anche modificativa della legge regionale  1/1995,  per  l'adeguamento
degli assetti organizzativi ai principi e ai contenuti previsti dalla
presente   legge,   correlando   gli   stessi   allo  sviluppo  e  al
consolidamento del ruolo e del funzionamento delle Aziende sanitarie.
  3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, presenta al Consiglio una proposta di  legge  con  la
quale  si  prevede  l'istituzione  dell'Ufficio di pubblica tutela da
attivare a livello regionale, con sedi decentrate  in  ciascuna  zona
socio-sanitaria,   coordinando  la  disciplina  con  le  disposizioni
contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  15  maggio  1995  recante  "Schema generale della Carta dei
servizi" cosi' come attivate con le  normative  regionali  e  con  le
norme  di  cui  alla  legge  regionale  12  gennaio 1994, n. 4 "Nuova
disciplina del Difensore Civico", al fine di  perseguire  i  seguenti
obiettivi:
   a)   la  tutela  socio-assistenziale  dei  diritti  delle  persone
dichiarate incapaci e dei minori, anche in collegamento con le  norme
di cui all'art. 53, comma 1, lett. f) e dell'art. 54;
   b)  la  tutela  e  la curatela di minori e di persone interdette o
inabilitate,   in   collaborazione   con   l'autorita'    giudiziaria
competente;
   c) la vigilanza sulle forme assistenziali, sui rischi, sugli abusi
alla persona;
   d) il reperimento dei tutori e attivita' di consulenza;
   e)  la  promozione  di  attivita'  di  prevenzione  sociale  e  di
sensibilizzazione;
   f) la segnalazione di abusi o di bisogni.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 3 Ottobre 1997
 
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  16
settembre  1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 29
settembre 1997.