Art. 70. Norma finale 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge al fine di individuare tipologie omogenee e ambiti distrettuali adeguati per dimensione e qualita' sull'intero territorio regionale, tenendo conto delle peculiarita' e delle particolari esigenze delle isole e dei territori montani. 2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge, anche modificativa della legge regionale 1/1995, per l'adeguamento degli assetti organizzativi ai principi e ai contenuti previsti dalla presente legge, correlando gli stessi allo sviluppo e al consolidamento del ruolo e del funzionamento delle Aziende sanitarie. 3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge con la quale si prevede l'istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela da attivare a livello regionale, con sedi decentrate in ciascuna zona socio-sanitaria, coordinando la disciplina con le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1995 recante "Schema generale della Carta dei servizi" cosi' come attivate con le normative regionali e con le norme di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 "Nuova disciplina del Difensore Civico", al fine di perseguire i seguenti obiettivi: a) la tutela socio-assistenziale dei diritti delle persone dichiarate incapaci e dei minori, anche in collegamento con le norme di cui all'art. 53, comma 1, lett. f) e dell'art. 54; b) la tutela e la curatela di minori e di persone interdette o inabilitate, in collaborazione con l'autorita' giudiziaria competente; c) la vigilanza sulle forme assistenziali, sui rischi, sugli abusi alla persona; d) il reperimento dei tutori e attivita' di consulenza; e) la promozione di attivita' di prevenzione sociale e di sensibilizzazione; f) la segnalazione di abusi o di bisogni. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 Ottobre 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 settembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 29 settembre 1997.