Art. 70 Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi 1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), si applica il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti di cui all'allegato A.