Art. 70 
 
                Rimodulazione previsioni finanziarie 
                        di piani e programmi 
 
  1. Ai fini dell'adozione  da  parte  del  Consiglio  regionale  del
provvedimento di cui all'art. 15, comma 3, lettera  a),  della  legge
regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile  della  Regione
Toscana),  si  applica  il  prospetto  dimostrativo   contenente   la
rimodulazione delle  previsioni  finanziarie  di  piani  e  programmi
vigenti di cui all'allegato A.