Art. 46 
 
              Classificazione delle strutture ricettive 
 
  1. Le strutture ricettive di cui al Titolo  III  sono  classificate
dall'Ente competente individuato con legge regionale  attribuendo  un
numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo  quanto  disposto
dalle specifiche disposizioni attuative. I livelli di classificazione
attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le  loro
dipendenze  (da  una  a  cinque  stelle),  tre   per   le   residenze
turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a quattro stelle),
tre per le locande e le loro dipendenze (da due  a  quattro  stelle),
tre per gli alberghi diffusi (da tre a  cinque  stelle),  tre  per  i
villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i  campeggi
(da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in
possesso  dei  requisiti  tipici  degli  esercizi  di   alta   classe
internazionale assumono la denominazione «lusso». 
  2. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per  vacanze,
bed &  breakfast  e  i  marina  resort  sono  classificati  dall'Ente
competente in tre livelli secondo quanto  disposto  dalle  specifiche
disposizioni attuative. 
  3. Le altre strutture ricettive di cui al  Titolo  IV,  diverse  da
quelle indicate al comma 2, sono classificate in un'unica categoria. 
  4. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di cui al  Titolo
VI, non sono soggetti a classificazione.