Art. 46 Classificazione delle strutture ricettive 1. Le strutture ricettive di cui al Titolo III sono classificate dall'Ente competente individuato con legge regionale attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per le locande e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione «lusso». 2. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e i marina resort sono classificati dall'Ente competente in tre livelli secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. 3. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo IV, diverse da quelle indicate al comma 2, sono classificate in un'unica categoria. 4. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di cui al Titolo VI, non sono soggetti a classificazione.