Art. 47 Attribuzione della classificazione e sua validita' 1. L'attribuzione della classificazione e' obbligatoria ed e' condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA) delle strutture ricettive. 2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive previste dalla presente legge, nonche' le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3. 3. Al fine dell'attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva presenta all'Ente competente una dichiarazione contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalita' e i termini previsti dalle disposizioni attuative. 4. Il titolare della struttura ricettiva, in caso di variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione presenta una nuova dichiarazione con le modalita' e nei termini previsti dalle disposizioni attuative. 5. L'Ente competente, sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4, provvede: a) all'attribuzione della classificazione, utilizzando il sistema informativo regionale; b) a verificare la classificazione attribuita mediante sopralluogo in almeno il 10 per cento delle strutture ricettive classificate.