Art. 47 
 
         Attribuzione della classificazione e sua validita' 
 
  1. L'attribuzione  della  classificazione  e'  obbligatoria  ed  e'
condizione pregiudiziale  per  la  presentazione  della  segnalazione
certificata d'inizio attivita' (SCIA) delle strutture ricettive. 
  2.  Le  disposizioni  attuative  disciplinano  le   procedure   per
l'attribuzione  della  classificazione   alle   strutture   ricettive
previste  dalla  presente  legge,  nonche'  le   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3. 
  3. Al fine dell'attribuzione della classificazione, il titolare  di
una  nuova  struttura  ricettiva  presenta  all'Ente  competente  una
dichiarazione contenente le caratteristiche e le  attrezzature  delle
strutture con le modalita' e i termini  previsti  dalle  disposizioni
attuative. 
  4. Il titolare della struttura ricettiva, in caso di variazioni dei
dati contenuti nel modello  di  classificazione  presenta  una  nuova
dichiarazione  con  le  modalita'  e  nei  termini   previsti   dalle
disposizioni attuative. 
  5. L'Ente competente, sulla base  delle  dichiarazioni  di  cui  ai
commi 3 e 4, provvede: 
    a) all'attribuzione della classificazione, utilizzando il sistema
informativo regionale; 
    b)  a   verificare   la   classificazione   attribuita   mediante
sopralluogo in almeno il  10  per  cento  delle  strutture  ricettive
classificate.