Art. 48 
 
                     Classificazione provvisoria 
 
  1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo III
o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche
delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto  il  rilascio
del  titolo  edilizio,  richiedono  una  classificazione  provvisoria
secondo  le  modalita'   previste   dalle   specifiche   disposizioni
attuative.  La  classificazione  provvisoria  e'  condizione  per  il
rilascio del titolo edilizio.