Art. 48 Classificazione provvisoria 1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo III o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono una classificazione provvisoria secondo le modalita' previste dalle specifiche disposizioni attuative. La classificazione provvisoria e' condizione per il rilascio del titolo edilizio.