Art. 49 Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione 1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall'art. 50, l'Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura. 2. Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni obbligatori per il livello di classificazione attribuito, l'Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura. 3. Qualora si riscontrino carenze o difformita' gravi rispetto a quanto disposto dalle disposizioni attuative o nel caso di strutture gia' classificate al livello piu' basso, l'Ente competente, previa diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la sospensione della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni e ne da' comunicazione al Comune per la sospensione dell'attivita'. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida dispone la revoca della classificazione. 4. L'Ente competente dispone la revoca o la sospensione della classificazione nei casi in cui riceva, comunicazione di provvedimento di revoca o di sospensione dell'attivita' emanato da parte del Comune.