Art. 49 
 
                   Declassificazione, sospensione 
                   e revoca della classificazione 
 
  1. Qualora vengano rilevate situazioni  non  rispondenti  a  quanto
prescritto dall'art. 50,  l'Ente  competente  prescrive  i  necessari
adeguamenti da apportare alle strutture ricettive  entro  un  termine
non  superiore  a  centottanta  giorni.  Trascorso  inutilmente  tale
termine dispone la declassificazione della struttura. 
  2. Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni
obbligatori per il  livello  di  classificazione  attribuito,  l'Ente
competente prescrive i necessari adeguamenti da  apportare  entro  un
termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale
termine dispone la declassificazione della struttura. 
  3. Qualora si riscontrino carenze o difformita'  gravi  rispetto  a
quanto disposto dalle disposizioni attuative o nel caso di  strutture
gia' classificate al livello piu' basso,  l'Ente  competente,  previa
diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la  sospensione
della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni  e
ne da' comunicazione al Comune  per  la  sospensione  dell'attivita'.
Trascorso inutilmente il termine previsto nella  diffida  dispone  la
revoca della classificazione. 
  4. L'Ente competente dispone  la  revoca  o  la  sospensione  della
classificazione  nei   casi   in   cui   riceva,   comunicazione   di
provvedimento di revoca o di sospensione  dell'attivita'  emanato  da
parte del Comune.