Art. 50 Qualita' delle strutture ricettive 1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impianti e le dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, devono essere di qualita' adeguata al livello di classificazione e devono possedere le caratteristiche di qualita' individuate dall'elenco di cui all'art. 51.