Art. 50 
 
                 Qualita' delle strutture ricettive 
 
  1.  Gli  immobili  sedi  delle  strutture  ricettive,  le  relative
attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi,  gli
impianti e le dotazioni  devono  risultare  in  buone  condizioni  di
funzionamento e di manutenzione, devono essere di  qualita'  adeguata
al livello di classificazione e devono possedere  le  caratteristiche
di qualita' individuate dall'elenco di cui all'art. 51.