Art. 35 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le prestazioni e le misure  di  cui  alla  presente  legge  sono
erogate dalla Provincia, dagli enti gestori delegati e da istituzioni
pubbliche  e  private,  sulla  base   delle   rispettive   competenze
istituzionali  nonche'  di  accordi  stipulati  nel  rispetto   della
normativa vigente. I riferimenti alla  legge  provinciale  30  giugno
1983, n. 20, che  viene  abrogata  dall'articolo  37  della  presente
legge, contenuti nell'articolo 10 della legge provinciale  30  aprile
1991, n. 13, e  successive  modifiche,  si  intendono  riferiti  alle
medesime funzioni previste dalla presente legge. 
  2. La Giunta provinciale provvede a  dare  attuazione  alle  misure
previste  dalla  presente  legge  mediante   regolamenti   ed   altri
provvedimenti  amministrativi,  in  conformita'  con   la   normativa
statale. 
  3. Le prestazioni a carattere socio-assistenziale  a  favore  degli
invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori  dei
servizi sociali secondo i criteri e le  modalita'  stabiliti  con  il
regolamento di esecuzione  di  cui  all'articolo  7/bis  della  legge
provinciale 30 aprile 1991, n. 13. 
  4. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge  provinciale  18  agosto
1988, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "1. Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica,  infermieristica,
riabilitativa  e  farmaceutica  sono  esclusi  dal  calcolo  per   la
determinazione  della  retta  giornaliera.  Vengono  rimborsati  alle
strutture, qualora non garantiti direttamente dall'Azienda sanitaria,
sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta  provinciale.  I  costi
per la direzione ed il coordinamento del settore di assistenza  e  di
cura  vengono  coperti  tramite  la  retta.  La  Giunta   provinciale
stabilisce i profili professionali che possono svolgere  la  funzione
di responsabile tecnico dell'assistenza.". 
  5. Nel comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale  18  agosto
1988, n. 33, e  successive  modifiche,  nella  versione  italiana  le
parole "ai lungodegenti" sono sostituite dalle parole "agli ospiti".