Art. 75 
 
                      Modificazione all'art. 5 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 5 della  1.r.  19/2001  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4.  Il  beneficiario  dell'aiuto  deve  apportare  un   contributo
finanziario pari  almeno  al  25  per  cento  dei  costi  ammissibili
attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno,  in  una
forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.".