Art. 77 Modificazione all'art. 10 1. Il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 19/2001 e' sostituito dal seguente: "4. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.".