Art. 45
Durata ed effetti degli strumenti urbanistici
1. Il PUP, il PTC e il PRG hanno efficacia a tempo indeterminato,
fatto salvo quanto previsto da quest'articolo.
2. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono
l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e misto
pubblico-privata e' di dieci anni.
3. Il PTC e il PRG possono stabilire che determinate previsioni
concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, anche
assoggettate a piano attuativo d'iniziativa privata, la cui
attuazione assume particolare rilevanza per la comunita' locale,
cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano
stesso, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci
anni, non e' stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la
domanda di permesso di costruire o la segnalazione certificata
d'inizio attivita' (SCIA) per la realizzazione degli interventi.
4. Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta
dell'interessato, puo' prevedere la trasformazione in aree
inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso,
per un periodo minimo di dieci anni, il comune non puo' ripristinare
l'edificabilita' dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore
procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione
urbanistica e' possibile secondo le procedure ordinarie. Annualmente
il comune verifica le proposte pervenute adottando, eventualmente,
una variante ai sensi dell'art. 39, comma 2.
5. Quando cessa l'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG, in
ragione di quanto previsto dal comma 2, le aree interessate da tali
previsioni sono utilizzabili nei limiti di una densita' edilizia
fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto
accorpato. Entro diciotto mesi dalla data di cessazione
dell'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG il comune e' tenuto
a definire la nuova disciplina delle aree interessate; la
ridefinizione delle aree e' atto obbligatorio.