Art. 45 
 
            Durata ed effetti degli strumenti urbanistici 
 
  1. Il PUP, il PTC e il PRG hanno efficacia a  tempo  indeterminato,
fatto salvo quanto previsto da quest'articolo. 
  2. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG  che  prevedono
l'adozione di  un  piano  attuativo  d'iniziativa  pubblica  e  misto
pubblico-privata e' di dieci anni. 
  3. Il PTC e il PRG possono  stabilire  che  determinate  previsioni
concernenti aree specificatamente  destinate  a  insediamento,  anche
assoggettate  a  piano  attuativo  d'iniziativa   privata,   la   cui
attuazione assume particolare  rilevanza  per  la  comunita'  locale,
cessano di avere efficacia se entro il termine  stabilito  dal  piano
stesso, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a  dieci
anni, non e' stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o  la
domanda di  permesso  di  costruire  o  la  segnalazione  certificata
d'inizio attivita' (SCIA) per la realizzazione degli interventi. 
  4. Il comune, con  procedura  di  variante  al  PRG,  su  richiesta
dell'interessato,  puo'   prevedere   la   trasformazione   in   aree
inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo  caso,
per un periodo minimo di dieci anni, il comune non puo'  ripristinare
l'edificabilita' dell'area,  neppure  con  ricorso  a  una  ulteriore
procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione
urbanistica e' possibile secondo le procedure ordinarie.  Annualmente
il comune verifica le proposte  pervenute  adottando,  eventualmente,
una variante ai sensi dell'art. 39, comma 2. 
  5. Quando cessa l'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG,  in
ragione di quanto previsto dal comma 2, le aree interessate  da  tali
previsioni sono utilizzabili nei  limiti  di  una  densita'  edilizia
fondiaria di 0,01  metri  cubi  per  ogni  metro  quadrato  di  lotto
accorpato.   Entro   diciotto   mesi   dalla   data   di   cessazione
dell'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG il comune e' tenuto
a  definire  la  nuova  disciplina   delle   aree   interessate;   la
ridefinizione delle aree e' atto obbligatorio.