Art. 46
Salvaguardia del PUP
1. La giunta provinciale, all'atto dell'adozione del PUP o di sue
varianti, individua le previsioni nei cui confronti si applica la
salvaguardia e ne determina le modalita'.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione della deliberazione della giunta provinciale che adotta
il PUP o sue varianti, e fino alla data di entrata in vigore della
relativa legge di approvazione, i comuni, con provvedimento motivato,
sospendono ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire
relative a interventi soggetti alle misure di salvaguardia. Il
provvedimento e' comunicato al richiedente con modalita' idonee a
garantirne l'effettiva conoscenza giuridica. Nello stesso periodo non
possono essere presentate SCIA in contrasto con le nuove previsioni
adottate e, in caso di presentazione, il comune dispone il divieto di
inizio o di prosecuzione dei medesimi interventi soggetti a SCIA.
3. La deliberazione di adozione del PUP o delle sue varianti puo'
prevedere la sospensione del rilascio di atti di assenso di
competenza provinciale comunque denominati per lavori di modifica del
suolo, nei territori interessati da misure di salvaguardia.
4. Le sospensioni previste da quest'articolo non possono essere
protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del piano o della
variante o due anni dalla data di adozione da parte della giunta
provinciale della deliberazione di approvazione del disegno di legge.
5. L'entrata in vigore di nuove previsioni del PUP comporta la
decadenza delle concessioni e delle SCIA in contrasto con le
previsioni stesse, a meno che i relativi lavori non siano iniziati
nel rispetto della disciplina vigente in materia di permesso di
costruire e di SCIA e che le opere realizzate non siano
rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo e non si
riducano, per esempio, all'impianto del cantiere, all'esecuzione di
scavi, a sistemazioni del terreno o a singole opere di fondazione.