Art. 46 
 
                        Salvaguardia del PUP 
 
  1. La giunta provinciale, all'atto dell'adozione del PUP o  di  sue
varianti, individua le previsioni nei cui  confronti  si  applica  la
salvaguardia e ne determina le modalita'. 
  2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione della deliberazione della giunta provinciale che adotta
il PUP o sue varianti, e fino alla data di entrata  in  vigore  della
relativa legge di approvazione, i comuni, con provvedimento motivato,
sospendono ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire
relative a  interventi  soggetti  alle  misure  di  salvaguardia.  Il
provvedimento e' comunicato al richiedente  con  modalita'  idonee  a
garantirne l'effettiva conoscenza giuridica. Nello stesso periodo non
possono essere presentate SCIA in contrasto con le  nuove  previsioni
adottate e, in caso di presentazione, il comune dispone il divieto di
inizio o di prosecuzione dei medesimi interventi soggetti a SCIA. 
  3. La deliberazione di adozione del PUP o delle sue  varianti  puo'
prevedere  la  sospensione  del  rilascio  di  atti  di  assenso   di
competenza provinciale comunque denominati per lavori di modifica del
suolo, nei territori interessati da misure di salvaguardia. 
  4. Le sospensioni previste da  quest'articolo  non  possono  essere
protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del piano o della
variante o due anni dalla data di  adozione  da  parte  della  giunta
provinciale della deliberazione di approvazione del disegno di legge. 
  5. L'entrata in vigore di nuove  previsioni  del  PUP  comporta  la
decadenza  delle  concessioni  e  delle  SCIA  in  contrasto  con  le
previsioni stesse, a meno che i relativi lavori  non  siano  iniziati
nel rispetto della disciplina  vigente  in  materia  di  permesso  di
costruire  e  di  SCIA  e  che  le   opere   realizzate   non   siano
rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo e non si
riducano, per esempio, all'impianto del cantiere,  all'esecuzione  di
scavi, a sistemazioni del terreno o a singole opere di fondazione.