Art. 47 
 
                   Salvaguardia del PTC e del PRG 
 
  1. A decorrere dall'adozione del PTC e del PRG o  delle  rispettive
varianti e fino all'entrata in vigore del piano o fino al decorso dei
termini  stabiliti  dall'art.  37,  commi  5  e  8,  i  comuni,   con
provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendono  ogni
determinazione sulle domande di permesso di  costruire  in  contrasto
con le nuove previsioni adottate. Nello stesso  periodo  non  possono
essere presentate SCIA in contrasto con le nuove previsioni adottate;
in caso di presentazione il comune dispone il divieto di inizio o  di
prosecuzione degli interventi soggetti a SCIA. 
  2. La comunita' e i comuni possono  escludere  motivatamente  dalle
misure   di   salvaguardia   determinati    interventi    individuati
espressamente in  sede  di  adozione  del  progetto  di  piano  o  di
variante. 
  3. Le sospensioni previste da quest'articolo in relazione al PTC  e
al PRG non possono essere protratte per piu' di diciotto  mesi  dalla
data di adozione del piano o della variante. 
  4. Per i permessi di costruire rilasciati alla data di adozione del
PTC e del PRG e per le SCIA presentate alla  medesima  data,  per  il
periodo di salvaguardia, il comune, con provvedimento  da  notificare
all'interessato, dispone il divieto di inizio dei lavori o ordina  la
sospensione dei lavori di trasformazione che compromettono o  rendono
piu' gravosa l'attuazione del piano. La sospensione non  e'  disposta
quando  i  lavori  sono  iniziati  e   le   opere   realizzate   sono
rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo, secondo
quanto previsto dall'art. 46, comma 5. 
  5. Se, a seguito dell'approvazione dello strumento  urbanistico,  i
lavori esclusi dal periodo di salvaguardia e quelli sospesi ai  sensi
del comma 4 non possono essere ripresi per la diversa disciplina data
dal piano alle aree interessate, chi detiene il titolo abilitativo ha
titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso
delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite  in  contrasto
con la nuova previsione. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'entrata in  vigore
di nuove previsioni del PTC o  del  PRG  comporta  la  decadenza  dei
permessi di costruire  e  la  perdita  di  efficacia  delle  SCIA  in
contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per i lavori  che
non sono stati oggetto di sospensione ai sensi del comma 4.