Art. 47
Salvaguardia del PTC e del PRG
1. A decorrere dall'adozione del PTC e del PRG o delle rispettive
varianti e fino all'entrata in vigore del piano o fino al decorso dei
termini stabiliti dall'art. 37, commi 5 e 8, i comuni, con
provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendono ogni
determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto
con le nuove previsioni adottate. Nello stesso periodo non possono
essere presentate SCIA in contrasto con le nuove previsioni adottate;
in caso di presentazione il comune dispone il divieto di inizio o di
prosecuzione degli interventi soggetti a SCIA.
2. La comunita' e i comuni possono escludere motivatamente dalle
misure di salvaguardia determinati interventi individuati
espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di
variante.
3. Le sospensioni previste da quest'articolo in relazione al PTC e
al PRG non possono essere protratte per piu' di diciotto mesi dalla
data di adozione del piano o della variante.
4. Per i permessi di costruire rilasciati alla data di adozione del
PTC e del PRG e per le SCIA presentate alla medesima data, per il
periodo di salvaguardia, il comune, con provvedimento da notificare
all'interessato, dispone il divieto di inizio dei lavori o ordina la
sospensione dei lavori di trasformazione che compromettono o rendono
piu' gravosa l'attuazione del piano. La sospensione non e' disposta
quando i lavori sono iniziati e le opere realizzate sono
rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo, secondo
quanto previsto dall'art. 46, comma 5.
5. Se, a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico, i
lavori esclusi dal periodo di salvaguardia e quelli sospesi ai sensi
del comma 4 non possono essere ripresi per la diversa disciplina data
dal piano alle aree interessate, chi detiene il titolo abilitativo ha
titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso
delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite in contrasto
con la nuova previsione.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'entrata in vigore
di nuove previsioni del PTC o del PRG comporta la decadenza dei
permessi di costruire e la perdita di efficacia delle SCIA in
contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per i lavori che
non sono stati oggetto di sospensione ai sensi del comma 4.