Art. 48
Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione
1. Le previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni
determinati a vincoli preordinati all'espropriazione conservano
efficacia per dieci anni. Entro questo termine e' necessario, a pena
di decadenza del vincolo, che sia depositata la domanda diretta a
promuovere il procedimento espropriativo o che entri in vigore il
piano attuativo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'.
2. In caso di decadenza il vincolo puo' essere motivatamente e
tempestivamente reiterato una sola volta, con procedimento di
variante al PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. La
variante al PRG determina l'indennizzo per la reiterazione del
vincolo ai sensi del comma 4, che il comune corrisponde al
proprietario. E' fatta salva la rivalsa del comune nei confronti del
soggetto nell'interesse del quale il vincolo e' stato reiterato, se
la richiesta di reiterazione e' stata formulata da questo soggetto.
3. Entro diciotto mesi dalla scadenza del vincolo preordinato
all'espropriazione o della sua eventuale reiterazione, il comune deve
definire la nuova disciplina delle aree interessate. La
ripianificazione delle aree interessate da vincoli espropriativi
scaduti costituisce atto obbligatorio. Decorso inutilmente il termine
la giunta provinciale, previa diffida al comune, esercita il potere
sostitutivo su istanza del privato interessato.
4. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo e' determinato come
segue:
a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennita' di
esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della
determinazione dell'annualita', per ciascun anno successivo alla
scadenza del vincolo decennale;
b) l'indennita' di esproprio di cui alla lettera a) e' calcolata in
base ai parametri vigenti per la sua determinazione alla data di
entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del vincolo;
c) l'indennizzo e' corrisposto in annualita' entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno
successivo a quello di reiterazione del vincolo. In caso di esproprio
l'indennizzo annuale e' quantificato in ragione del numero di mesi
decorsi prima del pagamento dell'indennita' di esproprio ed e'
liquidato entro il terzo mese successivo al pagamento
dell'indennita'.
5. L'indennizzo non e' dovuto:
a) nel caso di vincoli conformativi o che incidono con carattere di
generalita' su intere categorie di beni;
b) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate
specificatamente all'insediamento;
c) se in alternativa all'esproprio e' stipulato un accordo
urbanistico per la compensazione urbanistica ai sensi dell'art. 27;
d) se nelle aree soggette a vincolo i PTC e i PRG ammettono, in
attesa dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei piani
attuativi d'iniziativa pubblica, la realizzazione di strutture
prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'art. 78, comma 2,
lettera k), e altri interventi, secondo criteri da stabilire con
regolamento, per l'esercizio di attivita' compatibili con la
destinazione di zona; dopo l'attivazione della procedura
espropriativa queste strutture devono essere rimosse a cura e spese
degli interessati nei termini stabiliti dal comune, eventualmente
prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono
equiparate a opere abusive realizzate in assenza di titolo
abilitativo edilizio.
6. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2, e fino
all'approvazione delle varianti ai PRG che recano la nuova disciplina
delle aree interessate nei termini di cui al comma 3, queste aree
sono utilizzabili nei limiti di una densita' edilizia fondiaria di
0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.
7. La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che
comportano l'inedificabilita' e' riportata nel certificato di
destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati.
8. Gli interventi previsti dal PRG nelle aree destinate ad
attrezzature e a servizi pubblici possono essere realizzati
direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo
preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il comune
volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica
delle attrezzature e dei servizi, le loro modalita' di realizzazione
e di gestione, nel rispetto della disciplina in materia di appalti e
contratti e di affidamento dei servizi pubblici.