Art. 48 
 
    Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione 
 
  1.  Le  previsioni  del  PTC  e  del  PRG  che  assoggettano   beni
determinati  a  vincoli  preordinati  all'espropriazione   conservano
efficacia per dieci anni. Entro questo termine e' necessario, a  pena
di decadenza del vincolo, che sia depositata  la  domanda  diretta  a
promuovere il procedimento espropriativo o che  entri  in  vigore  il
piano attuativo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. 
  2. In caso di decadenza il  vincolo  puo'  essere  motivatamente  e
tempestivamente  reiterato  una  sola  volta,  con  procedimento   di
variante al PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni.  La
variante al  PRG  determina  l'indennizzo  per  la  reiterazione  del
vincolo  ai  sensi  del  comma  4,  che  il  comune  corrisponde   al
proprietario. E' fatta salva la rivalsa del comune nei confronti  del
soggetto nell'interesse del quale il vincolo e' stato  reiterato,  se
la richiesta di reiterazione e' stata formulata da questo soggetto. 
  3. Entro diciotto  mesi  dalla  scadenza  del  vincolo  preordinato
all'espropriazione o della sua eventuale reiterazione, il comune deve
definire   la   nuova   disciplina   delle   aree   interessate.   La
ripianificazione delle  aree  interessate  da  vincoli  espropriativi
scaduti costituisce atto obbligatorio. Decorso inutilmente il termine
la giunta provinciale, previa diffida al comune, esercita  il  potere
sostitutivo su istanza del privato interessato. 
  4. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo e' determinato come
segue: 
  a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennita' di
esproprio,  sulla  base  dei   tassi   vigenti   al   momento   della
determinazione dell'annualita',  per  ciascun  anno  successivo  alla
scadenza del vincolo decennale; 
  b) l'indennita' di esproprio di cui alla lettera a) e' calcolata in
base ai parametri vigenti per la  sua  determinazione  alla  data  di
entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del vincolo; 
  c) l'indennizzo e' corrisposto in  annualita'  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, a  decorrere  dall'anno
successivo a quello di reiterazione del vincolo. In caso di esproprio
l'indennizzo annuale e' quantificato in ragione del  numero  di  mesi
decorsi prima  del  pagamento  dell'indennita'  di  esproprio  ed  e'
liquidato   entro   il   terzo   mese   successivo    al    pagamento
dell'indennita'. 
  5. L'indennizzo non e' dovuto: 
  a) nel caso di vincoli conformativi o che incidono con carattere di
generalita' su intere categorie di beni; 
  b)  nel  caso  di  vincoli  che  incidono  su  aree  non  destinate
specificatamente all'insediamento; 
  c)  se  in  alternativa  all'esproprio  e'  stipulato  un   accordo
urbanistico per la compensazione urbanistica ai sensi dell'art. 27; 
  d) se nelle aree soggette a vincolo i PTC e  i  PRG  ammettono,  in
attesa dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione  dei  piani
attuativi  d'iniziativa  pubblica,  la  realizzazione  di   strutture
prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'art. 78,  comma  2,
lettera k), e altri interventi,  secondo  criteri  da  stabilire  con
regolamento,  per  l'esercizio  di  attivita'  compatibili   con   la
destinazione   di   zona;   dopo   l'attivazione   della    procedura
espropriativa queste strutture devono essere rimosse a cura  e  spese
degli interessati nei termini  stabiliti  dal  comune,  eventualmente
prorogabili;  decorso  inutilmente  il  termine  le  strutture   sono
equiparate  a  opere  abusive  realizzate  in   assenza   di   titolo
abilitativo edilizio. 
  6.  Decorsi  i  termini  previsti  dai  commi  1  e   2,   e   fino
all'approvazione delle varianti ai PRG che recano la nuova disciplina
delle aree interessate nei termini di cui al  comma  3,  queste  aree
sono utilizzabili nei limiti di una densita'  edilizia  fondiaria  di
0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato. 
  7. La previsione di vincoli preordinati  all'espropriazione  o  che
comportano  l'inedificabilita'  e'  riportata  nel   certificato   di
destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati. 
  8.  Gli  interventi  previsti  dal  PRG  nelle  aree  destinate  ad
attrezzature  e  a  servizi  pubblici   possono   essere   realizzati
direttamente  dai  proprietari  delle   aree   gravate   da   vincolo
preordinato all'espropriazione,  previa  convenzione  con  il  comune
volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica
delle attrezzature e dei servizi, le loro modalita' di  realizzazione
e di gestione, nel rispetto della disciplina in materia di appalti  e
contratti e di affidamento dei servizi pubblici.