Art. 72 Inserimento dell'art. 6-quater nella legge regionale 19/1971 1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), e' inserito il seguente: «Art. 6-quater (Immissioni a scopo di pesca sportiva). - 1. L'Ente Tutela Pesca provvede a effettuare o autorizzare le immissioni di fauna ittica al fine di valorizzare la pesca sportiva compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettivita' turistica connessa alla pesca sportiva. 2. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono effettuate esclusivamente con individui di taglia pari o superiore a quella minima ammessa per la loro cattura. 3. L'immissione di esemplari ittici autoctoni e' ammessa in qualsiasi corso d'acqua. 4. L'immissione degli esemplari alloctoni e' ammessa nei corpi idrici artificiali la cui eventuale connessione con corsi d'acqua naturali non consenta l'emigrazione dei pesci immessi. 5. Le immissioni di trota iridea Oncorhynchus mykiss sono realizzate anche in acque differenti da quelle di cui al comma 4, purche' con individui incapaci di riprodursi in natura, ovvero sterili o esclusivamente di sesso femminile e possono riguardare zone di possibile compresenza di trota marmorata, al fine di alleggerire la pressione di pesca a carico di questa specie. 6. Le immissioni di trota fario Salmo trutta sono ammesse in qualsiasi corso d'acqua in cui non vi siano segnalazioni storiche di trota marmorata o nelle acque attualmente popolate da specie introdotte ma che originariamente erano prive di fauna ittica. 7. Non sono consentite le immissioni di cui ai commi 4, 5 e 6 nelle seguenti acque: a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat»; b) corpi idrici o parte di essi designati come zone di divieto di pesca per ripopolamento; c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE o di specie oggetto di particolari misure di salvaguardia da parte dell'Ente Tutela Pesca; d) corsi o specchi d'acqua privi di fauna ittica; e) laghi alpini oltre quota 1500 metri sul livello del mare; f) corpi idrici dove l'immissione determini lo scadimento dello stato ecologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».