Art. 60 Cauzione 1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'art. 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e del contributo di cui all'art. 7 del regio decreto n. 1775/1933. 2. L'importo della cauzione di cui al comma 1, e' determinato in misura non inferiore al canone annuo dovuto, incrementato ai sensi dell'art. 14, comma 10. 3. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 e' adeguato al canone eventualmente rideterminato. 4. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione e' restituita al concessionario, fatto salvo l'importo del contributo di cui al comma 1, che e' incamerato dalla Regione, ove non corrisposto unitamente al primo canone dovuto. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione e' incamerato dalla Regione.