Art. 60 
 
                              Cauzione 
 
  1. All'atto della firma del disciplinare di  cui  all'art.  54,  il
richiedente attesta  l'avvenuto  deposito,  a  favore  della  Regione
Toscana, di una cauzione, a garanzia  del  pagamento  del  canone  di
concessione e del contributo di cui all'art. 7 del regio  decreto  n.
1775/1933. 
  2. L'importo della cauzione di cui al comma 1,  e'  determinato  in
misura non inferiore al canone annuo dovuto,  incrementato  ai  sensi
dell'art. 14, comma 10. 
  3. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 e'  adeguato  al
canone eventualmente rideterminato. 
  4. Alla scadenza della concessione senza  rinnovo  la  cauzione  e'
restituita al concessionario, fatto salvo l'importo del contributo di
cui al comma 1, che e' incamerato dalla Regione, ove non  corrisposto
unitamente al primo canone dovuto. 
  In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero  importo
della cauzione e' incamerato dalla Regione.