Art. 61 Garanzie per la fase di esecuzione delle opere 1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d'acqua e' obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra: a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori; b) i costi di demolizione delle opere in caso di definitiva interruzione dei lavori o mancato completamento delle opere; c) la responsabilita' civile del concedente per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 2. La somma assicurata e' determinata secondo i seguenti criteri: a) il massimale per l'assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1 lettera a) e' valutato in base ad una stima del costo delle opere preesistenti; b) il massimale per l'assicurazione a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1 lettera b) e' valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto; c) il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi di cui al comma 1 lettera c) e' determinato nella misura non inferiore a € 2.000.000,00. 3. La garanzia assicurativa di cui al comma 1, decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario.