Art. 61 
 
           Garanzie per la fase di esecuzione delle opere 
 
  1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore  superiore  a  10.000
euro, il concessionario della derivazione d'acqua e' obbligato, prima
della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia,  mediante
la stipula di una polizza di assicurazione che copra: 
    a) i danni subiti dalla Regione  a  causa  del  danneggiamento  o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche  o
private, anche preesistenti, verificatesi nel  corso  dell'esecuzione
dei lavori; 
    b) i costi di demolizione  delle  opere  in  caso  di  definitiva
interruzione dei lavori o mancato completamento delle opere; 
    c) la responsabilita' civile del concedente per i danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
  2. La somma assicurata e' determinata secondo i seguenti criteri: 
    a) il massimale per l'assicurazione contro il danneggiamento o la
distruzione totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere  pubblici  e
privati, di cui al comma 1 lettera a) e'  valutato  in  base  ad  una
stima del costo delle opere preesistenti; 
    b) il massimale per l'assicurazione  a  copertura  dei  costi  di
demolizione delle opere,  in  caso  di  definitiva  interruzione  dei
lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1  lettera
b) e' valutato in base ad una stima del costo delle opere dei  lavori
in progetto; 
    c) il massimale per  l'assicurazione  contro  la  responsabilita'
civile verso terzi di cui al comma 1 lettera c) e' determinato  nella
misura non inferiore a € 2.000.000,00. 
  3. La garanzia assicurativa di cui al comma 1, decorre  dalla  data
di inizio dei lavori e cessa alla data di deposito della  certificato
di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario.