Art. 62 Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi 1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le modalita' di cui all'art. 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'art. 78, ove la concessione: a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'art. 50; b ) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie: 1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 euro; 2) opere che incidono sul regime idraulico; 3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico; 4) opere che incidono sulla funzionalita' di opere idrauliche preesistenti. 2. La garanzia di cui al comma 1 non e' richiesta nei casi in cui le disposizioni di legge o il disciplinare di concessione prevedano il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell'utenza ai sensi dell'art. 78, comma 4. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed e' inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore e' subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'art. 63. 4. L'importo della garanzia e' pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione, aumentata del 2 percento per ogni anno di durata della concessione e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo e' rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato. 5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.