Art. 62 
 
              Garanzie per la di rimozione delle opere 
                       e ripristino dei luoghi 
 
  1. Il concessionario provvede  a  costituire  idonea  garanzia,  in
forma di fideiussione rilasciata con le modalita' di cui all'art. 63,
a favore della Regione Toscana, a copertura  degli  obblighi  di  cui
all'art. 78, ove la concessione: 
    a) sia finalizzata alla realizzazione di  impianti  idroelettrici
soggetti ad autorizzazione unica di cui all'art. 50; 
    b ) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie: 
      1)  opere  di  sbarramento  presa  e  restituzione  di   valore
superiore a 10.000 euro; 
      2) opere che incidono sul regime idraulico; 
      3)  opere  realizzate  in   contesti   ambientali   di   pregio
naturalistico; 
      4) opere che incidono sulla funzionalita' di  opere  idrauliche
preesistenti. 
  2. La garanzia di cui al comma 1 non e' richiesta nei casi  in  cui
le disposizioni di legge o il disciplinare di  concessione  prevedano
il trasferimento  delle  opere  al  demanio  idrico  alla  cessazione
dell'utenza ai sensi dell'art. 78, comma 4. 
  3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' costituita per una
durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed e'
inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di
inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore  e'
subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'art. 63. 
  4.  L'importo  della  garanzia  e'  pari  alla  stima  della  spesa
occorrente per la demolizione delle opere di  derivazione,  aumentata
del 2 percento per ogni  anno  di  durata  della  concessione  e  per
l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle
sponde e delle opere idrauliche esistenti.  L'importo  e'  rivalutato
ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato. 
  5. La mancata costituzione della garanzia di cui  al  comma  1  nei
termini stabiliti comporta  la  decadenza  della  concessione,  fatta
salva  l'eventuale  proroga  accordata  dal  settore  competente  per
giustificato motivo.